Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
La prova della colpa medica. Indipendentemente dalla via scelta per il risarcimento, il danneggiato ha l'onere di provare il danno e la sua riconducibilità a inadempienze del professionista, mentre spetterà a quest’ultimo la prova liberatoria di aver agito secondo le norme del caso, con diligenza, prudenza e perizia.
La disciplina della responsabilità medica. Nel rapporto medico - paziente è necessario tenere conto del cosiddetto " contratto d’opera professionale ".
Anche al momento del ricovero di un paziente in una struttura ospedaliera si attiva un vero e proprio contratto di prestazione d’opera professionale medica.
La giurisprudenza italiana. Secondo la legislazione italiana, le prestazioni mediche sono obbligazioni "di mezzi" e non "di risultato".
Questo significa che il sanitario, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera e le proprie capacità tecniche al “fine di raggiungere il risultato sperato, ma non si impegna a conseguirlo”. Quindi se il professionista dimostra di aver eseguito l'incarico con la diligenza specifica richiesta dalle sue particolari qualifiche professionali (es. la diligenza di un medico di media preparazione ed esperienza, dinanzi al medesimo caso) non sarà in genere considerato responsabile dell’infelice esito del suo intervento e la prova della colpa medica non potrà essere prodotta.
I casi particolari. Bisogna precisare che questa regola non vale per gli interventi di chirurgia estetica, compresi quelli per protesi odontoiatriche perché il paziente li richiede esclusivamente per ottenere un effettivo miglioramento estetico e/o funzionale, di solito concordato con il professionista. Quando tale risultato non si ottenga, sarà più facile configurare l’inadempimento del medico.
I problemi tecnici ardui. La professione sanitaria può implicare la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (ad esempio un caso particolarmente complesso o non ancora studiato a sufficienza). In questo caso prima di cercare la prova della colpa medica occorre tener presente che il medico gode, secondo il nostro ordinamento, di una limitazione di responsabilità, e risponderà quindi di eventuali imperizie del suo agire solamente se sussiste il dolo o la colpa grave (art. 2236 cod.civ.).
Il dolo nella colpa medica. Nel comportamento medico si intende per dolo la volontarietà dell’azione lesiva e si intendono colpa grave:
- gli errori non scusabili per la loro grossolanità;
- le ignoranze incompatibili con il grado di preparazione che una data professione richiede;
- gli esiti negativi che contraddicono con la solida reputazione del professionista;
- la temerarietà sperimentale e ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari che il cliente affida alle cure di un prestatore d’opera.
Il ruolo del Medico Legale. Per dimostrare l’esistenza di una colpa medica lieve o grave è essenziale il compito del Medico Legale come perito giudiziario o perito di parte.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
La condanna della colpa medica. Per giungere alla condanna della colpa medica occorre un giudizio qualificato che accerti se questa…(Leggi Tutto)
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