Con la circolare 95 del 2016, l‘Inps stabilisce l’assenza di obbligo di reperibilità per i dipendenti privati che seguono una terapia salvavita. Con l’obbligo di reperibilità per visita fiscale – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 – il datore di lavoro e l’Inps verificano che il dipendente richiedente un permesso di malattia sia effettivamente a casa per curarsi. Un controllo che diventa difficile se non impossibile rispettare per tutti coloro che sono costretti a seguire delle terapie salvavita perché affetti da malattie gravi o fortemente invalidanti.
La circolare dell’Inps chiarisce che sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i lavoratori subordinati del settore privato con patologie gravi che richiedono terapie salvavita e stati patologici connessi alla situazione di invalidità che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
Per terapie salvavita s’intendono quelle che non presuppongono la somministrazione cronica del farmaco e che sono assunte episodicamente per escludere il pericolo di vita sia attuale che casuale dovuto alla patologia presente.
L’assenza di obbligo di reperibilità non esclude i controlli da parte dell’Inps e del datore di lavoro. Il dipendente privato deve presentare regolare documentazione che attesti la necessità dell’esonero dal lavoro e delle cure, d’altra parte il medico ha il dovere di certificare la prognosi e le terapie salvavita. La circolare dell’Inps, infatti, ricorda che i medici del servizio sanitario nazionale o convenzionati redigono i certificati di malattia in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti ad attestare la veridicità dei fatti e delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena responsabilità amministrative e penali.
Le linee guida dell’Inps indicano le malattie che portano all’esonero del lavoratore dall’obbligo di reperibilità:
- Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico.
- Emorragie severe.
- Coagulazione intravascolare disseminata.
- Condizioni di shock e stati vegetativi di qualsiasi natura.
- Insufficienza renale acuta.
- Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva: polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica.
- Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa), versamenti pericardici.
- Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto.
- Gravi infezioni sistemiche fra cui Aids conclamato.
- Intossicazioni acute a interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail: arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio eccetera.
- Ipertensione liquorale endocranica acuta.
- Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto.
- Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Tso.
- Neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento radioterapico.
- Sindrome maligna da neurolettici.
- Trapianti di organi vitali.
- Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite) per il solo periodo di convalescenza.
- Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).
Maggiori dettagli e approfondimenti sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.