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Inps: niente obbligo di reperibilità per le terapie salvavita

Visita fiscale per accertamento della malattia
Visita fiscale per accertamento della malattia






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Con la circolare 95 del 2016, l‘Inps stabilisce l’assenza di obbligo di reperibilità per i dipendenti privati che seguono una terapia salvavita. Con l’obbligo di reperibilità per visita fiscale – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 – il datore di lavoro e l’Inps verificano che il dipendente richiedente un permesso di malattia sia effettivamente a casa per curarsi. Un controllo che diventa difficile se non impossibile rispettare per tutti coloro che sono costretti a seguire delle terapie salvavita perché affetti da malattie gravi o fortemente invalidanti.

 

La circolare dell’Inps chiarisce che sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i lavoratori subordinati del settore privato con patologie gravi che richiedono terapie salvavita e stati patologici connessi alla situazione di invalidità che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
Per terapie salvavita s’intendono quelle che non presuppongono la somministrazione cronica del farmaco e che sono assunte episodicamente per escludere il pericolo di vita sia attuale che casuale dovuto alla patologia presente.

 

L’assenza di obbligo di reperibilità non esclude i controlli da parte dell’Inps e del datore di lavoro. Il dipendente privato deve presentare regolare documentazione che attesti la necessità dell’esonero dal lavoro e delle cure, d’altra parte il medico ha il dovere di certificare la prognosi e le terapie salvavita. La circolare dell’Inps, infatti, ricorda che i medici del servizio sanitario nazionale o convenzionati redigono i certificati di malattia in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti ad attestare la veridicità dei fatti e delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena responsabilità amministrative e penali.

 

Le linee guida dell’Inps indicano le malattie che portano all’esonero del lavoratore dall’obbligo di reperibilità:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico.
  • Emorragie severe.
  • Coagulazione intravascolare disseminata.
  • Condizioni di shock e stati vegetativi di qualsiasi natura.
  • Insufficienza renale acuta.
  • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva: polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica.
  • Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa), versamenti pericardici.
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto.
  • Gravi infezioni sistemiche fra cui Aids conclamato.
  • Intossicazioni acute a interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail: arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio eccetera.
  • Ipertensione liquorale endocranica acuta.
  • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto.
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Tso.
  • Neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento radioterapico.
  • Sindrome maligna da neurolettici.
  • Trapianti di organi vitali.
  • Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite) per il solo periodo di convalescenza.
  • Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

 

Maggiori dettagli e approfondimenti sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.


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