Home Comitato medico scientifico

Più informazione
più salute

SUGGERIMENTI Ricerca Nascondi suggerimenti
  • HOME
  • Blog
  • Inps: niente obbligo di reperibilità per le terapie salvavita

Indietro

Inps: niente obbligo di reperibilità per le terapie salvavita

Visita fiscale per accertamento della malattia
Visita fiscale per accertamento della malattia






vota


Con la circolare 95 del 2016, l‘Inps stabilisce l’assenza di obbligo di reperibilità per i dipendenti privati che seguono una terapia salvavita. Con l’obbligo di reperibilità per visita fiscale – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 – il datore di lavoro e l’Inps verificano che il dipendente richiedente un permesso di malattia sia effettivamente a casa per curarsi. Un controllo che diventa difficile se non impossibile rispettare per tutti coloro che sono costretti a seguire delle terapie salvavita perché affetti da malattie gravi o fortemente invalidanti.

 

La circolare dell’Inps chiarisce che sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i lavoratori subordinati del settore privato con patologie gravi che richiedono terapie salvavita e stati patologici connessi alla situazione di invalidità che abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
Per terapie salvavita s’intendono quelle che non presuppongono la somministrazione cronica del farmaco e che sono assunte episodicamente per escludere il pericolo di vita sia attuale che casuale dovuto alla patologia presente.

 

L’assenza di obbligo di reperibilità non esclude i controlli da parte dell’Inps e del datore di lavoro. Il dipendente privato deve presentare regolare documentazione che attesti la necessità dell’esonero dal lavoro e delle cure, d’altra parte il medico ha il dovere di certificare la prognosi e le terapie salvavita. La circolare dell’Inps, infatti, ricorda che i medici del servizio sanitario nazionale o convenzionati redigono i certificati di malattia in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti ad attestare la veridicità dei fatti e delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena responsabilità amministrative e penali.

 

Le linee guida dell’Inps indicano le malattie che portano all’esonero del lavoratore dall’obbligo di reperibilità:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico.
  • Emorragie severe.
  • Coagulazione intravascolare disseminata.
  • Condizioni di shock e stati vegetativi di qualsiasi natura.
  • Insufficienza renale acuta.
  • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva: polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica.
  • Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa), versamenti pericardici.
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto.
  • Gravi infezioni sistemiche fra cui Aids conclamato.
  • Intossicazioni acute a interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail: arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio eccetera.
  • Ipertensione liquorale endocranica acuta.
  • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto.
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Tso.
  • Neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze, trattamento radioterapico.
  • Sindrome maligna da neurolettici.
  • Trapianti di organi vitali.
  • Altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite) per il solo periodo di convalescenza.
  • Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

 

Maggiori dettagli e approfondimenti sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale.


Nessun commento inviato


Lascia un commento

Comment form Prima di commentare leggi le Avvertenze di rischio e delle Condizioni d'uso del sito, è necessario prenderne visione

 Con l'inserimento dei miei dati dichiaro di aver preso visione delle Avvertenze di Rischio  e del Trattamento dei dati.
*



Tutti i campi (*) sono richiesti




lascia la tua e-mail per ricevere aggiornamenti e notizie



Desidero ricevere comunicazioni promozionali e newsletter da parte di ABCsalute s.r.l. come specificato all' art.3b


   Iscriviti alla Newsletter   
Grazie per esserti registrato alla newsletter di ABCsalute.it

ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it

Aggiornato al 18/07/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.