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Codice di deontologia medica: un grande passo avanti

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/12/2009

Il 15 dicembre 2006 è stato approvato il nuovo Codice di deontologia medica che chiarisce finalmente molte questioni giuridiche che nelle precedenti versioni lasciavano seri dubbi sia normativi sia interpretativi.

 

Breve storia. Il primo Codice di deontologia medica risale al 1912. Occorre aspettare il 1954 per vedere la seconda edizione, nota come Codice Frugoni. Passano cioè 42 anni e due conflitti mondiali perché si arrivi alla prima revisione. Nel 1978, dopo vari passaggi, viene alla luce la terza edizione che sarà seguita nel 1989 dalla quarta edizione. Nel 1995 viene emessa la quinta edizione e nel 1998 si arriva alla sesta edizione, rimasta in vigore fino al 2006.

 

Le revisioni. Negli ultimi anni il Codice ha richiesto revisioni abbastanza ravvicinate. Ciò sottolinea la necessità per la professione medica di stare al passo con lo sviluppo e i cambiamenti della Società.

 

Quali le novità essenziali. Il Codice di deontologia medica 2006 è composto da 75 articoli e da due linee guida dedicate al conflitto d’interesse e alla pubblicità dell’informazione sanitaria.
La settima versione rinnova la sesta del 1998, già proiettata al futuro, che recepiva parecchi spunti dalla Convenzione di Oviedo. In effetti l’articolo 17, nella versione del 1998 (Rispetto dei diritti del cittadino), era accompagnato da un commentario che recita testualmente: “L’articolo in esame è, sostanzialmente, l’indice del mutamento, intervenuto nel rapporto medico-paziente, che è diventato prioritario, per una serie di ragioni…”.

 

La Carta di Firenze. Questo documento, redatto da alcuni dei principali esperti del settore medico-sanitario e presentato il 14 aprile 2005, propone una serie di regole che devono stare alla base di un nuovo rapporto, non paternalistico, tra medico e paziente. Il paziente ha diritto alla piena e corretta informazione sulla diagnosi e sulle possibili terapie, ma ha anche diritto alla libertà di scelta terapeutica, scelta che deve essere vincolante per il medico. Questi principi sono recepiti dal successivo Codice di deontologia medica 2006.

 

L’alleanza terapeutica. Nel titolo III del nuovo Codice, dedicato ai rapporti col cittadino, vengono ribaditi tali principi di alleanza terapeutica, anche se non si discutono i problemi di un’adeguata informazione/formazione.

 

L’infanzia. Dal punto di vista dell’infanzia va anche sottolineato che, nell’articolo 38 (Autonomia del Cittadino e direttive anticipate), il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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