I diritti del malato in Europa

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

I diritti del malato. I principi che il medico deve rispettare nell’ambito dei diritti del malato, e precisati nell’ultima versione del codice deontologico, sono in stretta relazione con quanto stabilito dalla Carta Europea dei diritti del malato (Bruxelles 15 settembre 2002). Essa rappresenta lo strumento guida trans-nazionale che si rivolge non alla sola persona malata ma a tutte le parti sociali coinvolte attivamente nella garanzia sanitaria con criteri di solidarietà del bene salute. Essa e collegata in modo coerente con il nostro Codice di deontologia medica.

 

La carta Europea. Per quanto riguarda i diritti del malato questo documento è estremamente innovativo e importante per tre ragioni:
1. perché concretizza, in una brillante sintesi, i diritti fondamentali della persona a più riprese enunciati dall’Organizzazione mondiale della sanità, dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa;
2. perché indica le coordinate entro le quali, coerentemente con la Costituzione italiana (art.32), deve essere promossa la tutela della salute del singolo nell’interesse collettivo;
3. perché essa esorta, infine, i professionisti sanitari di tutti i Paesi dell’Unione Europea a pensare e a riflettere con rinnovato interesse su una responsabilità legata al principio scienza-coscienza che non blocca la pratica professionale ma al contrario le conferisce slancio e vigore.

 

I contenuti della Carta, prima parte. La Carta Europea dei diritti del malato nella prima parte sintetizza quanto previsto in numerose Dichiarazioni e Raccomandazioni internazionali.
Essa infatti richiama i “diritti fondamentali” della persona umana, indicati da:

1. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in cui si affermano i diritti cosiddetti “universali” della persona umana in quanto tale, precisati nel diritto alla prevenzione sanitaria, nel diritto ad ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, nella inviolabilità della dignità umana, nel diritto alla vita, nel diritto alla integrità, nel diritto alla sicurezza, nel diritto alla protezione dei dati personali, nel diritto alla non discriminazione, nel diritto alla diversità culturale, religiosa e linguistica, nei diritti dei bambini e degli anziani, nel diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, nel diritto alla sicurezza ed all’ assistenza sociale, nel diritto alla protezione dell’ ambiente, nel diritto alla protezione dei consumatori, nella libertà di movimento e di residenza;

2. Carte e Raccomandazioni elaborate dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Consiglio d’Europa.
Il riferimento esplicito è:
• alla Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei pazienti in Europa approvata ad Amsterdam nel 1994
• alla Carta di Lubiana sulla riforma dell’assistenza sanitaria approvata nel 1996
• alla Dichiarazione di Jakarta sulla promozione della salute nel 21° secolo approvata nel 1997
• alla Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti umani e la bio-medicina
• Raccomandazione per lo sviluppo di istituzioni per la partecipazione dei cittadini e dei pazienti nei processi di decisione riguardanti l’assistenza sanitaria.

convenzione Oviedo 1997 v. testo all.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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