Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
Il segreto professionale. Al segreto professionale anche il codice penale dedica specifiche disposizioni:
- art. 622 - (Rivelazione di segreto professionale). Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa
- Una particolare disposizione che ribadisce in modo ancora più rigoroso l'obbligo del medico al segreto professionale è contenuto nell'art. 21 della legge 22 maggio 1978 n. 194 sulle interruzioni di gravidanza: chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 326 c.p., essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge, è punito a norma dell'art. 622 del c.p.
- Analogo obbligo incombe ai componenti dei centri medici e di assistenza sociale, di cui all'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nei confronti dei tossicodipendenti da loro assistiti.
L’esonero a testimoniare. Il c.p.p. esonera espressamente i medici ed ogni altro professionista sanitario dall'obbligo di testimoniare grazie all’art. 200.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
- i ministri di confessioni religiose (8 Cost.) i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici ed i notai;
- i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre, determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre risulti infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.
Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
Il segreto professionale. Al segreto professionale anche il codice penale dedica specifiche disposizioni: - art. 622 - (Rivelazione di…(Leggi Tutto)
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