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Danno alla salute, ovvero al benessere della persona emotivo, mentale, fisico, sociale

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Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 11/12/2009

La funzione del Medico legale. Il Medico Legale è chiamato a valutare l’entità del danno alla salute della persona.

 

L’aggiornamento dei danni. L’evoluzione della vita sociale, l’aumento della pericolosità dei mezzi di trasporto, il cambiamento dei modelli di comportamento, tra i quali la crescente assunzione di sostanze tossiche o psicotrope, creano in continuazione nuove tipologie di danni.Inoltre sotto il profilo legale nuove leggi hanno mutato profondamente le responsabilità civili. Per tutto ciò l’aggiornamento del Medico Legale in relazione alla determinazione del danno alla salute è particolarmente impegnativo.

 

Il diritto alla salute. Nell’articolo 32 della Costituzione Italiana è prevista la tutela delle salute dei cittadini inizialmente limitata all’assenza di malattie e di disturbi fisici e psichici.  La costituzione dell’OMS del 1964 nel suo preambolo stabilisce che il bene salute è lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non quindi la semplice assenza di malattia o infermità”.
Nella delibera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1977 (“la salute per tutti”) si è giunti ad una nozione sempre più ampia di salute “con riferimento al benessere del soggetto nell’ambiente salubre e alla disponibilità dei servizi minimi sufficienti per l’integrità fisica e sociale”.

 

Il danno alla salute. Questo tipo di lesione si traduce quindi, per ampiezza e portata:
- nel danno biologico (più circoscritto alle lesioni dell’integrità psico-fisica)
- nel danno esistenziale (relativo all’integrità della vita di relazione interpersonale e sociale, e quindi essenzialmente causato da condizioni dolose che la rendano difficile o impossibile).
Ciascuno dei due tipi di danno ha diverse componenti.

 

1. Il danno biologico, configurato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 184/1986 - 88/1979 - 87/1979, è considerato come danno alla fisicità della persona che comporta un’invalidità. Originariamente non era previsto alcun indennizzo ma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 307 del 1990 ha dichiarato incostituzionale la legge n. 51 che non prevedeva un'equa indennità e con la successiva legge n. 210 del 1992 ha poi previsto particolari indennità in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile (a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati) aprendo la strada ad un più vasto complesso di indennizzi.
2. Il danno esistenziale, ovvero all’integrità della vita di relazione, è stato codificato negli anni '80 e consiste nel diritto ad avere rapporti con gli altri mantenendo inalterata la propria sfera fisica e psichica.
In questo tipo di danno devono essere conglobate tutte le categorie di danno in relazione a specifiche funzioni, reali o potenziali del soggetto.
Tra queste deve essere considerata la riduzione dell’efficienza fisica e mentale, dell’aspetto estetico, della capacità sessuale, della vita di relazione, in rapporto al benessere psico-fisico e sociale del soggetto.

 

La specificità del danno esistenziale. Nel 2007 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in tema di danno esistenziale affermando che questa fattispecie di danno non costituisce una componente o voce né del danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale), né del danno morale soggettivo (dolore o patema d'animo interiore), ma un autonomo titolo di danno.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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