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Medicina preventiva sul lavoro controlla i rischi e gli infortuni

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 07/12/2009

La Medicina preventiva sul lavoro richiede che in tutti i casi di infortunio, occorsi durante l’attività di servizio, il lavoratore debba far pervenire al proprio responsabile il “primo certificato medico di infortunio”.

 

Infortunio e rischio biologico. Nel caso, ad esempio, di una puntura con ago potenzialmente infetto o di imbrattamento con fluidi organici, il lavoratore deve informare il diretto Responsabile e il Servizio Medicina preventiva sul lavoro per la programmazione del monitoraggio biologico, seguendo le indicazioni del “Protocollo per la sorveglianza epidemiologica post-esposizione al rischio biologico”.

 

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). Il lavoratore è tenuto a utilizzare i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro per la propria protezione personale. È tenuto inoltre a segnalare eventuali inadeguatezze degli stessi, affinché possano essere sostituiti con altri più efficienti.

 

Gravidanza fisiologica e lavori a rischio. La più recente normativa a cui fare riferimento è il Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 2001. In caso di gravidanza la lavoratrice è tenuta a informare il responsabile dell’attività. Qualora la tipologia della mansione svolta sia considerata pericolosa per l’evoluzione della gestazione, la lavoratrice sarà destinata a una diversa mansione.

 

Assenza dal lavoro. Le lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il Medico specialista del SSN o il Medico Competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art.20 comma 1 del D. Lgs. 151/2001).

 

Gravidanza patologica. Nel caso di complicanze o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro dispone l’astensione dall’attività lavorativa, secondo l’accertamento medico previsto (art.17 comma 3 D.Lgs 151/2001).



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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