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L'assicurazione sanitaria si configura come polizza di responsabilità civile

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Assicurazione sanitaria. L’assicurazione sanitaria, ovvero la polizza di responsabilità civile professionale del medico, conosciuta a livello internazionale anche come Professional Indemnity for Medical Malpractice, cautela il medico dai danni che può provocare a terzi durante lo svolgimento della propria attività.

 

I gradi di colpa medica: la colpa lieve. Sotto il profilo giuridico, la colpa lieve e la colpa grave si evidenziano soprattutto in riferimento all'applicabilità dell'art. 2236 c. c. relativo alla responsabilità professionale del medico. Secondo la giurisprudenza attuale sono decisivi gli standard di riferimento qualitativo delle prestazioni mediche.
L'area della responsabilità per colpa lieve risulta ormai molto estesa soprattutto per quanto riguarda i casi d'imprudenza e di incuria perché al professionista serio sono richieste sempre maggiori competenze.

 

La colpa grave. La responsabilità del medico costituisce colpa grave solo qualora abbia incontrato e dovuto affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno. E non quindi per incuria o per imprudenza, che risultano particolarmente intollerabili in casi impegnativi, perché tali condotte sono degne di una valutazioni ancora più severa e rigorosa e possono conferire al danno grave risvolti giuridici penali.

 

L’assicurazione sanitaria. In termini assicurativi la colpa medica nasce quando il medico, per incuria, imprudenza, negligenza, ovvero per inosservanza di norme, nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o addirittura la morte. La quantificazione del danno accertato come lieve o grave, non segue un unico criterio basilare. Il giudice nel deliberare ed emettere un giudizio equo farà ricorso anche a parametri come l’intensità del patema d’animo, il grado di sensibilità dell’offeso, il comportamento del danneggiante, la gravità del reato, l’entità del danno biologico o esistenziale, le condizioni economiche delle parti, ecc.

 

La copertura imperfetta. Alcune Aziende del S.S.N. non rispettano il Contratto di lavoro della dirigenza medica e non trattengono dalla busta paga la quota prevista per l’assicurazione a copertura del rischio di rivalsa, in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave. In questi casi i medici non hanno un’adeguata tutela assicurativa quando venisse riconosciuta in giudizio la loro responsabilità professionale con l’aggravante della colpa grave. Sono quindi disponibili polizze a copertura della colpa grave che tuttavia hanno il problema dei costi crescenti che si riflettono direttamente sul medico.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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