Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 08/02/2010
Il consenso informato prevede l’informazione dettagliata al paziente delle sue condizioni di salute e delle terapie da applicare.
Sulla base dell’autonomia decisionale sancita dalla Costituzione, il paziente deve dare esplicita e consapevole autorizzazione (consenso informato) all’intervento clinico in mancanza della quale il medico non può procedere, salvo casi particolari in cui siano presenti pericoli per terzi o di carattere sociale.
Il consenso informato può essere delegato a terzi fiduciari con atto formale di valore giuridico.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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