Danno alla persona, ovvero danno alla salute

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Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 30/08/2010

Il danno alla persona. Per danno alla salute, e quindi alla persona, si intende una modificazione peggiorativa della sua entità psico-fisica (elemento biologico), considerata il bene tutelato dalla legge.La compromissione di tale bene suscita una reazione dell'ordinamento giuridico rivolta alla riparazione del danno (elemento giuridico), in ambito di responsabilità penale, civile, assicurazioni sociali o private.

 

Determinanti del danno alla persona. La precisazione della causa del danno alla persona a cura del medico legale non si esaurisce con lo scoprire le caratteristiche e l’insorgenza della lesione, ma comprende anche l'analisi delle circostanze in cui si è verificato il danno, dalle quali derivano gli effetti giuridici.

 

La lesione alla salute. Il danno si esprime nell'alterazione dell'integrità somatica e psichica della persona, dovuta al processo morboso in atto e al suo decorso evolutivo, ed è caratterizzato da elementi come: anormalità, dinamicità e funzionalità alterate con ripercussioni sulla vita vegetativa e di relazione ed eventuale esigenze di intervento terapeutico.

 

La gravità della lesione. Dall’alterazione più o meno accentuata dello stato psico-fisico deriva l'entità delle menomazioni; dalla durata della lesione dipende il tempo di recupero dal danno.
Inoltre il decorso traumatico o patologico può avere prospettive di guarigione integrale o rivelare postumi permanenti o addirittura uno stato cronico o la morte.

 

La menomazione. È concomitante o segue la lesione e consiste in una riduzione funzionale psico-fisica, come la perdita dell'attività di un arto, o le vertigini, i deficit visivi e l’epilessia post-traumatica. A seconda della durata della menomazione il danno è solo temporaneo o permanente.

 

La classificazione del danno. In questo ambito si hanno diverse fattispecie di danno:
1. danno attuale: nel momento in cui si manifesta il danno biologico si realizza anche il danno giuridico;
2. danno potenziale: al danno biologico in un soggetto giovane corrisponde un immediato danno alla salute, mentre l'attività produttiva risulterà compromessa solo al raggiungimento dell'età o del titolo di studio necessari per iniziare il lavoro;
3. danno futuro: è legato alla prognosi di una menomazione, destinata certamente o probabilmente a peggiorare con il tempo con le relative conseguenze;
4. danno aleatorio: è un peggioramento solo ipotetico, possibile, della menomazione, ed è quindi imponderabile nelle sue conseguenze economiche.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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