Indietro

Certificato Medico: valido se conforme a norme precise

clicca per votare







Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 07/12/2009

Il Certificato Medico è la forma più diffusa di documentazione dell'attività medica. Si tratta di una testimonianza scritta su fatti e azioni tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può affermare particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, o produrre particolari conseguenze a carico dell'individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

 

La certificazione medica di qualsiasi condizione fisica o psichica deve sempre e comunque essere preceduta dalla valutazione clinica del paziente. Il dato clinico deve essere tenuto ben distinto dai sintomi lamentati o comunque da quanto riferito dal paziente.

 

Il Codice di deontologia medica all'art.22 detta: "Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare ed attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.”

 

Requisiti generali. In un certificato medico corretto devono essere riportati i seguenti elementi essenziali:
• intestazione o timbro del medico certificante
• generalità del paziente (nome, cognome, data di nascita, residenza o domicilio)
• oggetto della certificazione con eventuale diagnosi e prognosi di malattia
• firma del medico certificante
• data e luogo di redazione del certificato

 

Requisiti formali. Il certificato medico deve essere redatto con scrittura e termini comprensibili, senza correzioni e abrasioni che possano far dubitare di successive alterazioni o contraffazioni dell'atto. Nel caso in cui una correzione si rendesse indispensabile, questa va indicata a chiare lettere e controfirmata in modo leggibile.

 

Il consenso informato. Il rilascio del certificato direttamente al paziente oggetto della certificazione rende implicita la sussistenza del consenso informato da parte del richiedente.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





Commenti

Attenzione per poter inviare il tuo commento devi effettuare l'accesso con le tue credenziali oppure Registrati
Commenta anche tu

Articoli

lascia la tua e-mail per ricevere aggiornamenti e notizie



Desidero ricevere comunicazioni promozionali e newsletter da parte di ABCsalute s.r.l. come specificato all' art.3b


   Iscriviti alla Newsletter   
Grazie per esserti registrato alla newsletter di ABCsalute.it

ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it

Aggiornato al 19/07/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.