Assistenza d'urgenza senza Consenso Informato

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato cambia di fronte all’assistenza d’urgenza.

 

L’art.35 del Codice di Deontologia Medica detta: ”Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili."

 

La norma deontologica ricorda ancora una volta il dovere del medico di curare anche senza il Consenso Informato dell'interessato, che sia incapace a manifestare la propria volontà, quando il trattamento è improcrastinabile e vi sia pericolo della vita.

 

L’obbligo giuridico. Quello del medico è un vero e proprio obbligo giuridico, la cui omissione sarebbe fonte di gravi responsabilità civili e penali.

 

Il consenso presunto. Tuttavia, se l’incapacità dell’assistito è momentanea e l’intervento non urgente, è bene differire il trattamento per quanto possibile. In ogni caso va tenuto presente il fatto che in questi casi la giurisprudenza non riconosce alcuna validità al consenso presunto perché equivoco.

 

Le opinioni divergenti. Sul consenso presunto non tutti la pensano allo stesso modo:
- a volte questa presunzione è indicata come sinonimo di consenso implicito;
- altre volte come consenso non necessario che, in mancanza di quello reale, si darebbe presunto nella supposizione che il paziente avrebbe consentito se lo avesse potuto;
- altre volte ancora si considera il consenso presunto dal punto di vista degli effetti per cui il medico è eticamente autorizzato perché agisce nell'interesse del paziente.

 

Gli argomenti sono tutti forti e rivelano la complessità di un problema affrontato in termini ”laici” mentre la prospettiva religiosa è di tutt’altra natura perché comunque pro life salvo i casi di accanimento terapeutico.

 

Il testamento biologico. Questa tematica del Consenso Informato o del dissenso preventivo, in relazione all’applicazione di alcuni trattamenti, è entrata di recente nella discussione del testamento biologico e di una relativa legge dello Stato per la quale tuttavia non sembrerebbero esserci i presupposti giuridici.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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