Indietro

Per la privacy sanitaria il Garante pretende massimo rigore

clicca per votare







Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

L'organo collegiale del "Garante per la protezione dei dati personali", è designato dalle Camere ed è costituito da quattro membri, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile (D. Lgs del 30/6/2003 n.196 - art.153) .

 

Il richiamo. Con un provvedimento generale del 9 novembre, il Garante ha richiamato le strutture sanitarie pubbliche e private al rispetto del diritto alla privacy sanitaria del cittadino-utente che accede alle strutture sanitarie per diagnosi, cure, prestazioni mediche, operazioni amministrative. Lo stesso Garante ha chiesto che le strutture sanitarie adottino misure organizzative tali da assicurare il massimo livello di tutela del cittadino utente.

 

La dignità della persona. Questa dignità deve essere garantita in particolare alle "fasce deboli" (disabili, minori, anziani) e ai pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per i quali è doverosa una particolare attenzione (es. interruzione della gravidanza).

 

Nei reparti di rianimazione, per ottenere la tutela della privacy sanitaria, devono essere collocati paraventi per delimitare la visibilità dell'interessato, durante l'orario di visita, ai soli familiari e conoscenti. I colloqui con il personale sanitario devono essere riservati, sia per le informazioni sanitarie, sia per la consegna di referti, prescrizioni di farmaci o certificati.

 

Le operazioni di sportello. Sempre in materia di privacy sanitaria, tutte le attività di sportello devono prevedere la “ distanza di cortesia ” per la consegna dei referti che possono essere ritirati da terzi solo con delega. Nei locali di attesa la chiamata alla visita dei pazienti non deve avvenire per nome. Non devono essere visibili da estranei documenti sulle condizioni cliniche dell'interessato (cartelle cliniche).

 

Informazioni telefoniche. Possono ricevere notizie per telefono solo i " terzi legittimati " se il paziente ha indicato queste persone. Anche il paziente ricoverato deve poter decidere a chi si può comunicare il suo stato e chi può essere ammesso alle visite.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





Commenti

Attenzione per poter inviare il tuo commento devi effettuare l'accesso con le tue credenziali oppure Registrati
Commenta anche tu

lascia la tua e-mail per ricevere aggiornamenti e notizie



Desidero ricevere comunicazioni promozionali e newsletter da parte di ABCsalute s.r.l. come specificato all' art.3b


   Iscriviti alla Newsletter   
Grazie per esserti registrato alla newsletter di ABCsalute.it

ABCsalute S.r.l. ora axélero S.p.A. Copyright 2009 - 2024 ©Tutti i diritti riservati - C.F./Partita IVA IT 07731860966
Sede Legale: via Cartesio, 2 20124 Milano - Cap. Soc. € 68.000,00 i.v - R.E.A. Milano n. 1978319 - N.Telefono +39 02 83623320 - info@axelero.it

Aggiornato al 19/07/2024 - Il sito si finanzia con gli abbonamenti dei medici inserzionisti e non riceve finanziamenti dalla pubblicità o dalla visualizzazione di contenuti commerciali.
Il contenuto editoriale del sito non è influenzato dalle fonti di finanziamento.