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Privacy sanitaria e il documento programmatico per la sicurezza

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Nell’ambito della Privacy sanitaria, entro il 31 marzo di ogni anno il Garante del trattamento dei dati personali e sensibili emette il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) per le misure minime da garantire, come previsto dal Disciplinare Tecnico, allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali, che prevede delle notifiche da parte dei medici dei trattamenti elencarti nel codice stesso.

 

Dati genetici e biometrici. I dati genetici potranno essere utilizzati solo con particolari modalità e per finalità di tutela della salute, ricerca scientifica ed epidemiologica o per l’utilizzo probatorio in sede giudiziaria. La privacy sanitaria esige garanzie specifiche tra cui la manifestazione del consenso dell'interessato e il divieto di diffusione.

 

Autorizzazione Generale per le strutture sanitarie. L'autorizzazione generale, necessaria per rendere legittimo il trattamento dei dati genetici, sarà rivolta agli esercenti le professioni sanitarie, alle strutture sanitarie pubbliche e private, ai laboratori di genetica, agli enti e istituti di ricerca, agli psicologi e consulenti tecnici, ai farmacisti (limitatamente ai dati indispensabili per la fornitura dei farmaci), agli avvocati e agli investigatori privati (limitatamente alle operazioni e ai dati necessari per svolgere investigazioni difensive, a patto che il diritto sia di pari rango di quello dell'interessato).

 

Il consenso dell’interessato. Nell’ambito della privacy sanitaria il trattamento è di regola ammesso solo dopo aver acquisito il consenso scritto dell'interessato e dopo averlo comunque specificamente informato sugli scopi perseguiti, sui risultati che si intendono conseguire, sui diritti che egli ha di opporsi al trattamento, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici. Il consenso è sempre revocabile.

 

La sicurezza. Sono previsti particolari obblighi riguardanti la protezione dei dati genetici, la loro cifratura e quella dei campioni biologici e sul periodo di conservazione dei dati, che non deve eccedere quello strettamente necessario agli scopi per i quali sono raccolti.

 

I dati genetici non potranno essere diffusi se non in forma aggregata.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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