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Testamento biologico è da tenere in considerazione

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 29/06/2010

Il testamento biologico detto anche dichiarazione anticipata di trattamento è l'espressione della volontà da parte di una persona (testatore), fornita di lucidità mentale, circa le terapie che accetta o rifiuta nel caso in cui fosse in condizioni di incapacità ad esprimere il proprio intendimento.

 

In particolare questa volontà (o rifiuto) si riferisce alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, condizioni che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione.

 

Il testamento biologico in Italia. Mancando una legge specifica, la manifestazione per un cittadino italiano della propria volontà riguardo ai trattamenti sanitari, che accetta o meno, varia da caso a caso. L’autore del testamento biologico non dispone di uno schema giuridico e tratta spesso argomenti eterogenei come la donazione degli organi, la cremazione, le terapie del dolore, la nutrizione artificiale e l’accanimento terapeutico e non tutto ciò che chiede potrebbe essere bioeticamente e legalmente accettabile.

 

La Costituzione Italiana. L'articolo 32 stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».
L'Italia ha ratificato la Convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n.145) che stabilisce che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione».

 

Il Codice di Deontologia Medica, in aderenza alla Convenzione di Oviedo, afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dal paziente. A questo proposito va ricordato l’articolo della Convenzione: Art. 2 Primato dell’essere umano - “L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”.

 

Convenzione di Oviedo 1997 all.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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