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Il segreto professionale del medico è vincolante

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Nozione di segreto medico. Il segreto in senso letterale è ciò che deve essere tenuto nascosto, mentre in senso giuridico è ogni fatto che, per disposizione di legge o per decisione di una volontà giuridicamente autorizzata, è destinato a rimanere nascosto a qualsiasi persona diversa dal legittimo depositario (Corte di Cassazione n. 2393 Sez. III^ del 10/1/67).
La consegna del segreto al medico è da sempre un aspetto della sua fisionomia professionale che può apprendere, vedere o semplicemente intuire aspetti intimi del paziente o dei suoi familiari; egli quindi è tenuto a mantenere il segreto, non solo per rispetto delle privacy, ma anche per garantire l'esercizio dell’attività medica libera da sospetti o riserve.

 

Norme deontologiche. L'obbligo del segreto per il medico era previsto già nel giuramento di Ippocrate e si è tramandato nel tempo fino alle vigenti rigorose norme deontologiche definite nell’art. 10 che impone al medico il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere per ragioni professionali.
La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare danno costituisce aggravante di un fatto già grave di per sé.

 

La rivelazione del segreto del medico è consentita:
1. se imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie);
2. se autorizzata dall'interessato una volta informato sull’utilità o meno della rivelazione stessa;
3. se richiesta dai legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'interesse degli stessi.
Salvo che per i casi previsti dal punto 1 spetta comunque al medico la valutazione sull'opportunità della deroga.
La morte del paziente non esime il medico dal dovere del segreto.
Il medico non deve nemmeno rendere testimonianza al Giudice su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.

 

Altre norme del codice deontologico sul segreto del medico.
- art. 10 - Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale.
- art. 11 - Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale.
Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
- art. 24 - Nella certificazione, e nelle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il medico è tenuto alla massima diligenza, alla più responsabile cura, alla più attenta e scientificamente corretta registrazione dei dati e alla più responsabile formulazione dei giudizi.

 

Nota bene. Il principio di riservatezza del medico vale anche per i mezzi di informazione attraverso i quali non deve diffondere notizie che consentano o possano consentire l'identificazione del soggetto cui si riferiscono.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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