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Il Codice di deontologia medica 2006 mette in guardia dai condizionamenti

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 22/01/2010

Il Codice di deontologia medica 2006 affronta in modo esplicito e per la prima volta il grande tema del conflitto d’interesse.

 

Il conflitto d’interesse. Questo problema, di cui in Italia si tende a non parlarne molto, viene regolato con una linea guida per l’applicazione nell’articolo 30. Si stabilisce che “il conflitto di interesse riguarda aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione.”

 

La vecchia norma. Il passo avanti è evidente. Nel precedente Codice l’articolo 73 si limitava a dire: “Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può adottare comportamenti che possano favorire direttamente o indirettamente la pratica libero-professionale” e nell’articolo 28 si diceva che “ogni forma di comparaggio è vietata”.

 

La nuova norma. Il Codice di deontologia medica 2006 all’art. 30 accentua la normativa specificando: ”Il medico deve evitare ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, qual è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario.
Il medico deve:
- essere consapevole del possibile verificarsi di un conflitto di interesse e valutarne l’importanza e gli eventuali rischi;
- prevenire ogni situazione che possa essere evitata;
- dichiarare in maniera esplicita il tipo di rapporto che potrebbe influenzare le sue scelte consentendo al destinatario di queste una valutazione critica consapevole.
Il medico non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura, per trarne indebito profitto per sé e per altri.”

 

La chiarezza. Con l’entrata in vigore del Codice di deontologia medica 2006 in questa delicata materia non sono più possibili equivoci e tutto il mondo economico che ha ruotato per lungo tempo intorno all’attività prescrittiva del medico non solo dovrà cambiare rotta, ma adottare criteri di trasparenza anche in tutte le attività di sponsorizzazione e finanziamento che sono ancora pienamente legittime.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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