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Prova testimoniale del bambino: la testimonianza deve essere presa con estrema cautela.

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Nel caso di prova testimoniale del bambino le leggi psicologiche che valgono per gli adulti non hanno peso.

 

La prova testimoniale del bambino in generale non è attendibile per le seguenti ragioni:
- il bambino ha una ridotta capacità di osservazione, di percezione, di memoria e di espressione; 
- il bambino ha una ridotta capacità di interpretare le situazioni perché, per la sua limitata esperienza, non può identificare rapidamente i ruoli e in rapporti in un contesto sociale;
- il bambino ha un’alta emotività e suggestionabilità: può quindi facilmente ripetere con esattezza quanto si desidera fargli dire e ciò solo per sottrarsi a un interrogatorio che sente come sgradevole o per compiacere il suo interlocutore;
- il bambino diventa mitomane, quando non ricorda, e spesso colma le lacune della memoria con la fantasia: i risultati sono imprevedibili e a volte gravissimi. Il bambino non distingue nettamente tra memoria e fantasia e le assimila nella descrizione;
- il bambino non ha la consapevolezza del peso di una testimonianza e non vi pone quella prudenza che richiederebbe l’importanza di quanto afferma;
- il bambino, per la sua forte suggestionabilità, può essere manipolato facilmente dalle parti interessate che possono utilizzarlo per fargli dichiarare il falso. Il bambino, per la sua età, non risponderà comunque delle proprie azioni; 
- il bambino molto spesso è fortemente traumatizzato dai contenuti della deposizione specie quando si tratta di reati sessuali.

 

Il danno psicologico per il testimone bambino. Molto spesso il danno non deriva dal fatto subìto, o di cui è stato testimone, ma dagli interrogatori che lo ricordano, facendogli rivivere situazioni dannose per la sua struttura psicologica.
In alcuni paesi non può essere chiamato a rendere prova testimoniale un bambino, di età inferiore ai 14 anni, su reati contro la morale, salvo in casi estremi.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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