Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
La tutela del danno esistenziale. Il bene giuridico, che il danno esistenziale sul lavoro tutela, è costituito dalle attività realizzatrici (pratiche e creative) della persona, ossia tutte quelle che costituiscono la quotidianità dell’individuo e quindi si riferiscono alla sfera della sua realizzazione esistenziale.
La giurisprudenza. Con la sentenza n. 7713 del 7.6.2000 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno esistenziale inserendolo ufficialmente nel nostro ordinamento giuridico.
Questo comprende qualsiasi evento che, per la sua incidenza negativa sull’insieme dei rapporti riferiti alla persona, si può ripercuotere in modo consistente e persino permanente sulla sua esistenza. Un fatto causato da terzi, infatti, può risultare dannoso anche quando, pur non causando una lesione dell’integrità psico-fisica, è tuttavia in grado di influire in modo determinante su ciò che la vittima è in grado di realizzare nella sua attività personale.
L’orientamento costituzionale. Con le due sentenze n. 8827 e 8828 del 2003, la Corte di Cassazione sancisce che l’ordinamento attuale, in applicazione dell’art. 2 Cost., tutela e riconosce ogni ipotesi di danno non patrimoniale in cui venga leso un valore attinente alla persona. Questa sentenza consente di risarcire ogni aspetto che tutela i diritti fondamentali dell’individuo.
I danni risarcibili. La sentenza della Corte Costituzionale n. 233/03, distingue ben tre tipi di danno non patrimoniale, tutti sussumibili nell’art. 2059 c.c., e cioè:
- il danno morale soggettivo che deriva dal reato;
- il danno biologico;
- il danno esistenziale e cioè il danno non patrimoniale da lesione di un diritto costituzionalmente qualificato.
Nel rapporto di lavoro l’attenzione della giurisprudenza si è di recente focalizzata sul danno relativo all’identità professionale del lavoratore, alla sua immagine e alla sua vita di relazione e, più in generale, alla lesione del suo diritto al libero sviluppo della propria personalità sul luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione. La riconoscibilità e risarcibilità del danno esistenziale diviene quindi una categoria unitaria e autonoma (nella categoria del danno non patrimoniale) incentrata sulla “compromissione della sfera di esplicazione di quelle attività che rappresentano un mezzo di realizzazione di un soggetto-persona”.
danno biologico v. art.5 A. 1 - 5 C. 1 – 5 C. 1, 1
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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