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La prova del danno esistenziale spetta al lavoratore

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

La prova del danno esistenziale spetta al lavoratore. Il danno esistenziale deve essere provato. La giurisprudenza ha evidenziato la regola generale, di cui all’art. 2697 c.c., e cioè che la prova del danno esistenziale effettivo è a carico del lavoratore. Questo danno, considerato come danno all’immagine, alla libera manifestazione e alla dignità professionale, non può mai considerarsi una conseguenza automatica dell’inadempimento del datore di lavoro.

 

La prova del danno esistenziale. La dequalificazione, l’impedimento a operare, il licenziamento senza giusta causa e il disagio profondo che ne deriva costituiscono sicuramente le premesse per la richiesta di un risarcimento, ma è indispensabile che il lavoratore porti le prove che il suo datore di lavoro, con il suo comportamento e le sue decisioni, ha concretamente influito in modo negativo su di lui compromettendone le scelte di vita.

 

La liquidazione del danno. Trattandosi di un danno non patrimoniale, e quindi di lesioni di interessi della persona, essendo questi privi di un riferimento economico, sono difficilmente monetizzabili. In questo caso la giurisprudenza indica di ricorrere alla liquidazione equitativa, ancorata a determinati criteri obiettivi, in grado di semplificare la valutazione dell’importo del danno.

 

Una soluzione possibile. Il primo tentativo di liquidazione equitativa è quello noto come l’equazione di Liberati, che ha già avuto le prime applicazioni in giurisprudenza e si è anche favorevolmente proposta all’attenzione della dottrina. Si tratta di una teoria che, con un ragionamento coerente, giunge a una quantificazione del danno esistenziale quanto più obiettiva possibile.

 

Le componenti della liquidazione equitativa. L’entità del risarcimento dovuto per il danno esistenziale secondo l’equazione Liberati dipende dalla sua durata (danno permanente o temporaneo), dalla sua consistenza quantitativa che può essere totale, perché compromette in modo assoluto e definitivo un’attività realizzatrice, o solo limitante, perché non esclude la pratica di una determinata attività ma vincola la vittima a praticarla in modo diverso.

 

L’equazione di Liberati. Questa formula si applica sulla base di una tabella nella quale il 100% del danno corrisponde alla “alterazione totale e definitiva dell’esistenza”.
Si evidenziano nella vita di ciascuna persona cinque macro aree che raccolgono le diverse e numerose azioni che si riferiscono alla realizzazione esistenziale della persona stessa:
• attività biologica di sussistenza
• attività affettive familiari
• attività lavorative
• attività sociali/politico/associative
• attività di svago.
Con questi riferimenti si può arrivare alla definizione del danno esistenziale in rapporto al suo risarcimento.
Starà al magistrato stabilirne l’equità.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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