L'imputabilità c'è se il reo è consapevole

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

L'idoneità al reato o imputabilità nel diritto penale è la condizione sufficiente per attribuire a un soggetto l’azione incriminata con le relative conseguenze giuridiche.

 

Principio generale. Nessuno può essere imputabile se, al momento del reato, non era in grado di intendere o di volere.

 

L’imputabilità, regolata nel codice penale all'art.85, comprende i concetti di:
- capacità di intendere cioè quando il soggetto è in grado di comprendere il senso delle proprie azioni nella situazione in cui agisce. I periti e gli psichiatri forensi propendono a riconoscerla sempre, salvo che nei casi di delirio, allucinazioni e assoluto scompenso nei confronti della realtà;
- capacità di volere intesa come controllo dei propri impulsi all’azione.

 

Devono essere presenti entrambe le capacità perché si abbiano le condizioni dell’imputabilità. Essa viene quindi meno quando ne manchi una delle due.

 

Il fondamento. Ci sono varie teorie sull’imputabilità, tra le più accreditate abbiamo:

 

- teoria della scuola positiva. Essa non concepisce soggetti imputabili o non imputabili ma sostiene che ogni uomo, come tale, può commettere un reato. In tal caso il reo deve sottostare alla decisione del potere giudiziario che ha il compito di impedirgli di ripetere il reato. La pena è, in questo senso, una misura difensiva piuttosto che un accanimento contro il colpevole. Essa è quindi una misura di miglioramento che tuttavia si scontra nettamente con il diritto positivo italiano, che concepisce la pena principalmente come castigo.

 

- teoria della responsabilità umana. Secondo questa concezione ciò che rende imputabile un soggetto è la sua capacità di riconoscere l'anti-socialità dei suoi atti. Essendo la pena una sofferenza, sarebbe ingiusto e deplorevole infliggerla a una persona che già di per sé soffre, al contrario si dovrebbero attuare misure di sicurezza per tutelare sia il soggetto in questione sia la comunità.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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