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Tecnopatia tabellata: la sua origine è già stabilita per legge

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Nel caso di tecnopatia tabellata. Quando una malattia professionale ( tecnopatia ) è tabellata sussiste la presunzione legale dell’origine stabilita per legge.

 

Nel caso di tecnopatia non tabellata. Nel caso di una malattia professionale non tabellata che può avere origine da una situazione di lavoro a rischio patologico è il lavoratore che ha l’onere della prova riguardo l’origine lavorativa della patologia denunciata.

 

La funzione del medico dell’INAIL. Una volta che il lavoratore sia riconosciuto affetto da tecnopatia tabellata, oppure non tabellata, il medico dell’INAIL dovrà procedere:

- al riconoscimento del danno biologico e alla sua valutazione in percentuale prevedendo l’erogazione delle eventuali prestazioni di natura economica in rapporto all’indennità e di carattere sanitario, assistenziale, e, nei casi previsti, di carattere preventivo (es. rendita di passaggio).
Questa rendita è riconosciuta esclusivamente al lavoratore che ha contratto la silicosi o l'asbestosi con un grado di inabilità non superiore all'80 per cento ed ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l'aggravamento della malattia.
Egli può chiedere all'INAIL l'assegnazione di una particolare prestazione della durata di un anno ripetibile fino a 10 a condizione che la successiva attività in cui il lavoratore è occupato risulti comunque dannosa;

- alla imputazione della malattia professionale che è stata riconosciuta alla posizione assicurativa dell’impresa alle cui dipendenze il lavoratore ha esercitato da ultimo la specifica attività rischiosa e dove, secondo il giudizio del medico legale, ha presumibilmente contratto la patologia;

- agli ulteriori eventuali obblighi di certificazione costituiti dal referto ai sensi dell’art. 365 del Codice Penale e dalla denuncia/segnalazione ex art.139 del DPR n. 1124/65 così come modificata dall’ art.10 del Decreto Lgs. 38/2000.

 

danno biologico v. art. 5 A. 1 – 5 – 5 C. 1 – 5 C. 1, 1

DPR n. 1124/65 v. art. 5 B. 3, 1 – 5 B. 3, 2



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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