L'autopsia e il Pubblico Ministero

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 21/12/2009

Ai sensi dell'art. 116 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale quando dalla morte di una persona nasce un sospetto di reato il Procuratore della Repubblica ha il compito di accertarne la cause. In questo caso il Pubblico Ministero può disporre l’autopsia.

 

Profilo giuridico. L’autopsia è un accertamento non ripetibile dello stato del cadavere che è soggetto a modificazioni rispetto ai fenomeni putrefattivi. Ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura penale, il Pubblico Ministero avvisa immediatamente l’eventuale indagato, la persona offesa e i loro avvocati difensori circa il giorno e l'ora fissati per il conferimento dell’incarico a effettuare l’autopsia e circa la loro facoltà di incaricare consulenti tecnici di parte.

 

I consulenti tecnici. Da questo momento i protagonisti processuali possono avere voce nel procedimento, venire a conoscenza dei dati medico-legali attinenti al reato ed eventualmente fare delle osservazioni tramite i propri consulenti.

 

L’incidente probatorio. L'indagato, prima del conferimento dell'incarico da parte del Pubblico Mini stero ad effettuare l’autopsia, può richiedere l’incidente probatorio. Sempre ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura penale, qualora il Pubblico Ministero abbia fatto eseguire gli accertamenti tecnici, malgrado la richiesta d'incidente probatorio formulata dall'indagato e in assenza delle condizioni d'urgenza, i dati rilevati non potranno essere utilizzati nel dibattimento.

 

Uso dei dati autoptici. La precedente norma salvaguarda il diritto alla difesa e al giusto processo. Tuttavia non in tutti i casi perché questi atti entrano nell’udienza preliminare e possono essere assunti come prova nel giudizio abbreviato.

 

L’albo dei periti del Tribunale. Ai sensi dell’art. 73 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il Pubblico Ministero è tenuto a scegliere i propri consulenti tecnici tra quelli iscritti all’albo dei periti presso il Tribunale.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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