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Il Certificato Medico illecito viola il segreto professionale

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Certificato Medico illecito tra i principali reati prevede la truffa e la violazione del segreto professionale.

 

La truffa. Il Certificato Medico e la ricetta e/o la richiesta di accertamenti possono determinare la costituzione di diritti a favore del richiedente con possibili oneri risarcitori a carico di terzi, tra cui anche lo Stato, ed è perciò, per sua propria natura, soggetto a verifica. Di conseguenza falsa attestazione può costituire anche il reato di truffa.

 

L’azione di rivalsa. Nel caso di illeciti nel Certificato Medico l’Ente Pubblico può ovviamente esercitare un’azione di rivalsa, nei confronti del medico, per il danno patrimoniale: questa procedura si aggiunge a quella penale ed è ancora più grave per il medico che non abbia agito correttamente.

 

La violazione del segreto professionale fa parte degli illeciti nelle certificazioni mediche. I contenuti del Certificato Medico sono infatti coperti dal segreto professionale ai sensi dell'art. 9 del Codice di Deontologia Medica e della legge 196 del 2003. Il contenuto della certificazione deve riportare ciò che il paziente consente che sia reso noto, nel rispetto della privacy e del segreto professionale, ma ovviamente nei limiti della verità, chiarezza e completezza dei fatti.

 

In assenza di giusta causa la violazione del segreto professionale è punita dall'art. 622 c.p., se compiuta da un medico durante la libera-professione e viene invece punita più severamente, dall'art. 326 c.p., se commessa da un medico con funzioni pubbliche. Va evidenziato che lo stesso rilascio di certificazioni a soggetti diversi dall'interessato, senza il suo preventivo consenso, può costituire una forma di violazione del segreto professionale e della privacy.

 

Gli obblighi professionali. Chi sceglie la professione del medico deve essere costantemente consapevole che ogni suo atto, per quanto semplice ed apparentemente banale, è carico di implicazioni etiche, giuridiche e spesso amministrative-gestionali.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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