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Per la condanna della colpa medica occorrono le prove

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

La condanna della colpa medica. Per giungere alla condanna della colpa medica occorre un giudizio qualificato che accerti se questa colpa esista davvero al fine di ottenere un risarcimento (da richiedere indifferentemente al singolo sanitario, ad una équipe di medici o alla struttura ospitante).

 

La prova della colpa medica. L’onere della prova della colpa ricade sul danneggiato ma l’accusato può opporre una controprova e più precisamente:
- nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico dovrà provare la natura complessa dell’operazione, mentre il paziente dovrà dimostrare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute non idonee che eventualmente evidenziano dolo e/o colpa grave;
- nel caso di intervento di facile o abituale esecuzione il paziente avrà il solo onere di provare la natura abituale dell’intervento, mentre sarà il medico, se vorrà evitare responsabilità, a dover dimostrare che l’esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza, imprudenza o imperizia;
- nel caso di chirurgia estetica sarà sufficiente dimostrare la difformità tra il risultato ottenuto e quello prospettato dal sanitario, o comunque ragionevolmente atteso, per ottenere il rimborso delle somme versate e l’eventuale risarcimento per il danno.

 

Alcuni casi tipici. È opportuno sapere che data l'importanza dei "beni" (salute, vita, ecc..) sottoposti alle cure del medico, l’eventuale condanna della colpa medica è prevedibile,a titolo di esempio, nei seguenti casi:

• la circostanza che si tratti di un medico generico ovvero di uno specialista, con conseguente maggiore garanzia e aspettativa per il paziente;
• la completezza dell'informativa ricevuta dal paziente sui benefici possibili, le modalità d’intervento, le possibilità di scelta fra diverse tecniche operatorie e i rischi prevedibili in sede post-operatoria;
• la carenza informativa, in particolare nella chirurgia estetica, quando esistono rischi reali di non conseguire un auspicato risultato positivo;
• la somministrazione di terapie comuni, ma potenzialmente in grado di provocare intossicazioni acute e reazioni allergiche, senza aver fatto precedere l’assunzione da analisi di laboratorio e opportuni accertamenti;
• l'esistenza di alternative mediche non praticate, le quali avrebbero avuto una probabilità di successo per il miglioramento della salute del paziente;
• nel caso di più medici, anche in differenti posizioni gerarchiche, che hanno trascurato di attivarsi in presenza di dubbi diagnostici effettuando ulteriori accertamenti per acquisire nuovi elementi;
• la scelta effettuata da un professionista tra un trattamento terapeutico e un metodo d’intervento, quando il secondo possa comportare dei rischi per la salute;
• la carente assistenza in sede post-operatoria per assicurare un rapido e favorevole decorso della infermità, prevedendo o eliminando tutte le possibili complicazioni.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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