Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 29/06/2010
L'eutanasia (buona morte) consiste nel provocare volutamente - e pensando di agire in suo favore - la morte di una persona affetta da una malattia, da una menomazione o da una condizione psichica, in modo stabile e senza speranza di guarigione.
I vari tipi di eutanasia al di là del fatto che sia o meno ammessa dalla legge:
• Eutanasia attiva se la morte è provocata con farmaci anche mortali (es. sostanze tossiche)
• Eutanasia passiva quando si interrompe o si omette un trattamento medico necessario alla sopravvivenza.
• Eutanasia volontaria quando risponde alla richiesta esplicita dell’interessato, se è capace di intendere e di volere, oppure se ha formulato il cosiddetto testamento biologico.
• Eutanasia non-volontaria quando una persona espressamente designata decide per conto di chi è incosciente o mentalmente incapace di operare una scelta consapevole fra il vivere e il morire (p. es. eutanasia infantile e casi di disabilità mentale).
Il suicidio assistito è una forma di eutanasia attiva e volontaria in cui al suicida vengono forniti i mezzi e le competenze necessarie per mettere fine alla propria vita.
La legislazione italiana non considera eutanasia i seguenti procedimenti che si attuano nei confronti di malati terminali:
- la terapia del dolore con farmaci analgesici, che possono procurare una morte prematura, non è una forma di eutanasia perché l’intenzione del medico è ridurre i patimenti del paziente e non determinarne la morte.
- il rifiuto dell’accanimento terapeutico non è da considerarsi come eutanasia. Il medico, quando la morte è sicura e non può essere procrastinata , è autorizzato (in Italia sia dalla legislazione che dal proprio codice deontologico) a sospendere o rifiutare trattamenti pesanti per il malato rispetto ai risultati possibili.
- la cessazione delle cure dopo la diagnosi di morte, in particolare dopo la diagnosi di morte cerebrale, non può essere definita eutanasia.
Inoltre la libertà di cura e terapia in Italia è garantita dagli articoli 13 e 32 della costituzione. In particolare al 2° comma dell’art. 32 si legge: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge“.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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