Consenso Informato: in casi gravi va scritto

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato deve essere effettivo, non presunto o rilasciato da terzi non autorizzati.

 

Le eccezioni. Alcune condizioni particolari possono fare eccezione ma sono esattamente identificate.

 

Il codice di deontologia medica detta: “Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione effettiva del Consenso Informato del paziente”.
Specifica inoltre che nei casi previsti dalla legge, e quando le caratteristiche della diagnostica e delle terapie possano avere conseguenze sull’integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione senza equivoci possibili della volontà della persona.
Il Consenso Informato è quindi una necessaria integrazione dell’informazione e non ne può prescindere.

 

Quando il rischio è grave. Nei casi in cui un intervento medico possa comportare grave rischio per l'incolumità della persona deve essere intrapreso solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito un’opportuna documentazione del Consenso Informato.

 

Mai contro la volontà del paziente. Se esiste un documentato diniego da parte di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dalle cure non essendo consentita alcuna terapia medica contro la volontà della persona, ove non ricorrano condizioni particolari.

 

L’approvazione scritta delle cure non è una duplicazione ma un’ulteriore forma di garanzia del rispetto della libertà del cittadino per quanto riguarda la tutela della propria salute. In conclusione, quando esiste la necessità di prestazioni fortemente impegnative, è necessario il Consenso Informato anche scritto del soggetto malato.

 

Informazione completa. Il medico deve garantire la completezza dell’informazione per consentire al cittadino di esprimere un Consenso Informato nel senso più pieno del termine.
Quando si richiede un consenso scritto infatti non si vuole dal medico solo la sottoscrizione di formulari e di moduli predisposti, quasi ad aggiungere un ulteriore passaggio burocratico.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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