Delega del consenso

La delega del consenso a terzi, data l’estrema delicatezza e importanza del consenso informato, nei casi di difficoltà a manifestarlo direttamente, deve avere tutti i crismi della legalità e quindi essere formulata in modo esplicito e in termini esaurienti. La delega del consenso non è cedibile ad altri. Quindi, qualora il rappresentante legale del paziente non possa per qualche impedimento intervenire nella circostanza che lo richiede e dare l’assenso richiesto, egli non può comunque delegare un terzo soggetto e l’intervento terapeutico deve essere sospeso. Questa delega può essere anche liberamente revocata in tempi successivi.
Aggiornato al 16/09/2015
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