Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 08/02/2010
La delega del consenso a terzi, data l’estrema delicatezza e importanza del consenso informato, nei casi di difficoltà a manifestarlo direttamente, deve avere tutti i crismi della legalità e quindi essere formulata in modo esplicito e in termini esaurienti.
La delega del consenso non è cedibile ad altri. Quindi, qualora il rappresentante legale del paziente non possa per qualche impedimento intervenire nella circostanza che lo richiede e dare l’assenso richiesto, egli non può comunque delegare un terzo soggetto e l’intervento terapeutico deve essere sospeso.
Questa delega può essere anche liberamente revocata in tempi successivi.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
Il Consenso Informato può essere ottenuto anche da un legale rappresentante del paziente. Il rappresentante legale. La…(Leggi Tutto)
La delega del consenso a terzi, data l’estrema delicatezza e importanza del consenso informato, nei casi di difficoltà a…(Leggi Tutto)
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