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Consenso Informato espresso tramite il legale rappresentante

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato può essere ottenuto anche da un legale rappresentante del paziente.

 

Il rappresentante legale. La possibilità di rivolgersi al rappresentante legale è sancita e delimitata dal Codice di Deontologia Medica nei seguenti termini: ”Allorché si tratti di minore, di interdetto o di inabilitato, il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria”.

 

L’opposizione del rappresenta legale. Il legale rappresentate non può quindi negare il Consenso Informato per trattamenti “necessari e indifferibili” e il medico deve informare l'autorità giudiziaria, secondo quanto disciplinato dagli artt.330-333-336-384 c.c.

 

La lacuna. Resta il dubbio nel caso in cui, di fronte all’opposizione o alla mancanza del Consenso Informato del legale rappresentante, il minore o l’incapace versi in uno stato di tale urgenza da non poter attendere i tempi necessari al ricorso all’autorità giudiziaria.
In questo caso comunque la giurisprudenza giustifica l’intervento del medico sulla base dello stato di necessità e dei principi deontologici che regolano la sua professione.

 

Il Consenso Informato in pediatria. A proposito dell’assenso da parte di soggetti terzi, il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.) specifica che il compito del medico è quello di Child Advocacy.
Tale compito può esigere di "prendere posizioni che non sono sempre quelle dei genitori e delle famiglie, e di decidere talvolta in contrasto con le loro scelte, manifeste o sottintese".

 

Le responsabilità del medico. Speciali e talora molto grandi possono essere le responsabilità morali, umane, legali, che in certe situazioni il medico si trova ad assumere. E giustamente è stato detto che in tali evenienze non gli bastano i "disincantati suggerimenti medico-legali".



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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