Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
Malato e suoi diritti nell’art. 10 della Carta Europea dei diritti del malato. L’art. 10 sancisce il diritto alla innovazione che trova una conferma puntuale nel Codice di deontologia medica.
Il codice deontologico, nel rafforzare questo diritto e nel dargli concreta attuazione, sancisce la doverosità dell’aggiornamento e della formazione professionale finalizzata al continuo adeguamento, delle conoscenze e delle competenze del medico, al progresso scientifico. Questo impegno ha come obiettivo quello di garantire l’accesso del paziente a servizi di diagnosi e di cura in linea con gli standard nazionali ed internazionali.
Malato e suoi diritti nell’art. 11 della Carta Europea dei diritti del malato. L’art.11 sancisce il diritto ad evitare le sofferenze e il dolore non necessari.
Anche questo diritto viene confermato nel Codice di deontologia medica che fissa, tra i doveri generali del medico, il sollievo dalla sofferenza (art. 3) e indica, contestualmente, i principi ispiratori dell’attività medica nel caso di malati in fase terminale (art. 39). Infatti, fermo restando il divieto all’accanimento diagnostico-terapeutico (art. 16) ma anche alla pratica dell’eutanasia (art. 17), il medico, nel caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, deve, nel rispetto della volontà della persona, improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psico-fisiche morale fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita e della dignità della persona.
Malato e suoi diritti nell’art. 12 della Carta Europea dei diritti del malato. L’art. 12 sancisce il diritto ad un trattamento personalizzato, diritto che, solo apparentemente, non trova conferma nelle indicazioni fornite dal Codice di deontologia medica. Tuttavia pur non prevedendo questo aspetto, il Codice rafforza quanto previsto dalla Carta europea prevedendo non solo un esercizio professionale particolarmente attento al rispetto della vita, della salute (fisica e psichica), della libertà e della dignità della persona ma improntato anche ad un rapporto di massima e fattiva collaborazione tra i medici curanti e i medici ospedalieri, al fine di consentire, oltre alla corretta informazione all’ammalato, la coerenza e la continuità diagnostico-terapeutica (art. 59), quindi una e propria “personalizzazione” della cura.
Malato e suoi diritti nell’art. 13 della Carta Europea dei diritti del malato. L’art. 13 sancisce il diritto al reclamo ogni qual volta il paziente abbia subito un danno, e il diritto contestuale di ricevere una risposta. Questo diritto non trova una diretta conferma nel Codice di deontologia medica anche se l’art. 20, nell’ esortare il medico ad un comportamento particolarmente attento al rispetto dei diritti fondamentali della persona, ne riconosce implicitamente il diritto al reclamo e il pari diritto di ricevere una risposta.
Malato e suoi diritti nell’art. 14 della Carta Europea dei diritti del malato. L’art. 14 sancisce il diritto al risarcimento in tempi ragionevolmente brevi di ogni individuo ogni volta che abbia sofferto un danno fisico o morale o psicologico causato da un trattamento o un servizio sanitario.
Il Codice di deontologia medica non fa cenno all’argomento.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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