Il rispetto della dignità umana nella pratica medica

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Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 31/08/2010

Il rispetto della dignità umana nell’art. 6 della Carta Europea. Nell’art. 6 la Carta Europea tra i diritti del malato sancisce il diritto alla privacy durante l‘effettuazione di esami diagnostici, delle visite mediche e dei trattamenti medico-chirurgici ed il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale. Questi diritti, che trovano puntuale conferma nel Codice di deontologia medica, sottolineano la centralità del rispetto della dignità umana e quindi dell’identità della persona. La Convenzione di Oviedo attribuisce particolare rilievo ai desideri precedentemente espressi dal paziente stabilendo che essi saranno sempre presi in considerazione.

 

L’art. 7 della Carta Europea dei diritti del malato sancisce il diritto al rispetto dei tempi e, più opportunamente, quello di ricevere i trattamenti sanitari in tempi brevi e predeterminati: questo diritto non trova esplicito e diretto riscontro nel Codice di deontologia medica.

 

Il rispetto della dignità umana e l’’art. 8 della Carta Europea dei diritti del malato, che sancisce il diritto al rispetto degli standard di qualità: diritto che trova un’indiretta conferma nel Giuramento professionale moderno del medico che, rafforzando quanto previsto dalla Carta europea, individua nella scienza e nella coscienza il binomio di riferimento sul quale articolare il corretto esercizio professionale.

 

L’art. 9 della Carta europea dei diritti del malato sancisce il diritto alla sicurezza, esplicitato nel diritto di non subire danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari e da errori medici, e nel diritto di accedere a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano un elevato standard di sicurezza. Questo principio è in relazione al diritto al risarcimento precisato dalla stessa Carta europea, che deve esser erogato in modo adeguato, in tempi ragionevolmente brevi e ogni volta che il malato abbia subito un danno fisco, morale o psicologico causato dai servizi sanitari.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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