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Certificato Medico: la Giurisprudenza riconosce al medico ruoli diversi

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 07/12/2009

La Giurisprudenza relativo al Certificato Medico prevede tre ipotesi:
- atto pubblico per la certificazione obbligatoria
- certificazione amministrativa rilasciata nell'esercizio di funzioni pubbliche
- scrittura privata rilasciata in regime libero-professionale quando il medico non svolge funzioni pubbliche

 

Atto pubblico e certificazione amministrativa. La distinzione tra atto pubblico (art.2699 c.c.) e certificazione medica amministrativa è stata precisata dalla sentenza n.257 del 3.7.1989 della Cassazione Penale sez. V che stabilisce una maggiore severità per gli illeciti nella redazione degli atti pubblici. Nell'atto pubblico si attestano fatti compiuti dal medico con funzioni pubbliche, mentre nella certificazione il medico con funzioni pubbliche attesta fatti da lui rilevati o conosciuti nell’ambito della sua attività.

 

I presupposti. Sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che il medico li rediga il Certificato Medico nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art.357 c.p.) o incaricato di pubblico servizio (art.358 c.p.).

 

Sono atti pubblici quelli che presuppongono:
- l'avvenuta visita medica e la prescrizione su ricettario regionale di accertamenti diagnostici (sentenza n.412 del 14.1.1985 della Cassazione Penale, sez. V),
- il certificato di morte e dell'identificazione delle relative cause (sentenza n.8496 del 17.10.1983 della Cassazione, sez. V Penale)
- il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli (sentenza n.9228 del 22.11.1979 e sentenza n.1429 del 15.11.1984 della Cassazione, sez. V Penale)
- il certificato di idoneità al porto d'armi (DM 28.4.1998 in GU n.143 del 22.6.1998).

 

Sono certificazioni amministrative quelle che il medico redige come “incaricato di pubblico servizio”:
- la prescrizione di farmaci su ricettario regionale (sentenza n.6752 del 7.6.1988 della Cassazione Penale Sez. Unite e sentenza n.8051 del 1.6.1990 della Cassazione Penale, sez. IV),
- altre certificazioni come i certificati di idoneità all'attività sportiva di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non professionisti e di cui al D.M. Sanità 13.3.1995 per gli atleti professionisti.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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