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Il Certificato Medico in scrittura privata è punito se è volutamente errato

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 07/12/2009

Il Certificato Medico in scrittura privata è redatto dal medico in qualità di esercente di un servizio di pubblica necessità regolato a norma di legge. Sono considerate scritture private (art.2702 c.c.) le certificazioni redatte dal medico in qualità di libero professionista, definito come esercente di un servizio di pubblica necessità (art.359 c.p.).

 

Esempi di Certificato Medico in scrittura privata:
- i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica (D.M. Sanità del 28.2.1983);
- la proposta di ricovero coatto per pazienti psichiatrici (legge n.180/1978 e sentenza n.18341 del 2.12.1983 della Cassazione Penale, sez. V) indirizzata al Sindaco, redatta da medico libero-professionista;
- i certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza di cui alla legge n.194/78;
- la constatazione di decesso;
- i certificati di malattia per uso assicurativo privato.

 

Reati connessi con il Certificato Medico in scrittura privata:

 

Falso materiale
- Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso materiale (art.476 c.p. in atto pubblico e art.477 c.p. in certificazione amministrativa) se nella redazione del Certificato Medico commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte successive miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.

- Il medico libero-professionista risponde invece, in caso di falso materiale, all'art.485 c.p., articolo nel quale sono previste pene meno severe rispetto a quelle indicate a carico del medico con funzioni pubbliche.

 

Falso ideologico
- Il medico con funzioni pubbliche risponde di falso ideologico (art.479 c.p. in atto pubblico e art.480 c.p. in certificazione amministrativa) se il giudizio diagnostico espresso nel Certificato Medico si fonda su fatti, esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso, non rispondenti al vero, sempre che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione, secondo la sentenza n.11482 del 24.5.1977 della Cassazione, sez. VI.

 

Nota Bene: Presupposto essenziale di questi reati è il dolo (l'intenzionalità)



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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