Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
Il paziente informato e gli articoli 3, 4 e 5 della Carta Europea. Il paziente viene informato dei suoi diritti specifici e cioè:
• diritto all’informazione clinica
• diritto al consenso (all’autodeterminazione)
• diritto alla libera scelta.
Questi diritti trovano piena e puntuale conferma in numerosi articoli del Codice di deontologia medica.
Il paziente informato. La Carta, molto opportunamente, pone su piani del tutto distinti l’informazione e il consenso che non è definito come “informato”, considerando questo aggettivo una tautologia. In analogia con la deontologia medica si assegna all’informazione una portata ben più ampia rispetto a quella attribuita al consenso. L’informazione risponde anche alla crescente esigenza etica di autonomia della persona e ha quindi per oggetto, non solo lo stato di salute della persona, ma anche i servizi sanitari, il loro uso e tutte quelle informazioni che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica rendono al momento disponibili.
Alcuni principi della deontologia medica in relazione al paziente informato. In relazione all’informazione e al consenso del paziente la deontologia medica riconosce:
1. l’importanza dell’acquisizione del consenso (art. 35);
2. che informazione e consenso sono due processi distinti, anche se tra loro, a volte, inter-connessi e che il consenso è integrativo e non sostitutivo del processo informativo (art. 35);
3. che, per essere effettivamente “informato”, il consenso deve essere preceduto da una quanto più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate (art. 33);
4. il dovere di desistere (art. 35) dalla cura nel caso di documentato rifiuto espresso da paziente capace di intendere e di volere;
5. il valore (art. 38) delle direttive espresse in precedenza dal paziente secondo anche quanto previsto dalla legge n. 145 approvata il 28 marzo del 2001 con la quale è stata ratificata, nel nostro Paese, la Convenzione di Oviedo;
6. il limite all’informazione a terzi, ivi compresi i familiari della persona, informazione che è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente (art. 34);
7. la responsabilità riguardo alla necessità di prestare l’assistenza e le cure necessarie allorché sussistano condizioni di urgenza (art. 36);
8. che il medico ha il dovere di informare l’Autorità giudiziaria in caso di opposizione da parte del legale rappresentante al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci; se vi è pericolo di vita o grave rischio per la salute del minore o dell’incapace il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili (art.37).
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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