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Consenso Informato: principi giuridici fondanti

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato è un capitolo fondamentale della Medicina Legale perché implica vincoli e responsabilità del medico e della struttura sanitaria che prende in carico un paziente.

 

L’obbligatorietà del consenso. Qualsiasi trattamento sanitario, sia medico sia infermieristico, deve ottenere il consenso preventivo del paziente; sono esclusi i casi di evidente urgenza ed eccezionalità che lascino quindi legittimamente presumere la volontà dell’interessato (es. voglio salva la mia vita).

 

La legge. Così vuole la legislazione italiana con la legge 28 marzo 2001 n.145 nella quale ha ratificato la Convenzione Europea di Oviedo relativa alla tutela della salute.

 

Solo il consenso informato rende quindi lecita l’attività sanitaria e, se dovesse mancare, tale attività diventa un reato.

 

I diritti del paziente. Questa richiesta si basa sul presupposto che è essenziale la protezione dei diritti dell'uomo, dei diritti del paziente e quindi della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina.

 

L’obiettivo della richiesta del Consenso Informato è dunque la difesa dell’autonomia individuale nelle decisioni mediche. Il paziente deve poter stabilire se vuole essere curato e ha il diritto di ottenere tutti i dati sulla propria salute e di avere dal medico gli eventuali approfondimenti e dettagli che vorrà.

 

L’ambito. Lo stesso vale per le terapie e gli esami diagnostici, che il paziente deve conoscere in tutti i loro aspetti, comprese eventuali controindicazioni, conseguenze e rischi, prima di decidere se accettarli o meno; inoltre, in ogni momento, può liberamente ritirare il proprio Consenso Informato.

 

I principi del consenso sono confermati dalla Costituzione Italiana all’art.32 che recita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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