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Consenso Informato: è prioritaria la volontà del paziente

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato, salvo nel caso di trattamenti sanitari obbligatori per legge, è da considerare come il fondamento dell’atto medico.
La volontà del paziente non può quindi essere sostituita né trasgredita anche se per fini benefici.

 

Deve prevalere la volontà del paziente. Questo principio deriva da quelli sanciti dalla Costituzione circa l’inviolabilità della libertà personale e il riconoscimento del diritto alla salute. Il soggetto-paziente ha quindi il diritto all’autodeterminazione come garanzia da ogni interferenza illegittima. Gli articoli della Costituzione su questa materia sono gli artt.13 e 39.

 

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.) specifica che la Costituzione mette al centro dell'attività medico-chirurgica il principio del Consenso Informato, il quale esprime una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, che è fondato prima sui diritti del paziente che sui doveri del medico.

 

Trattamenti sanitari illegittimi sono quelli extra-consensuali, non sussistendo un "dovere di curarsi" se non nei definiti limiti di cui all'art.32, cpv.2 della Costituzione Italiana.
Bisogna inoltre evidenziare che il principio del Consenso Informato ha comunque un limite quando l’intervento è illecito o quando supera i limiti della tutela della vita, della salute, dell'integrità fisica e della dignità umana. Il Consenso Informato deve sempre avere un carattere positivo.

 

Attesa del consenso. Poiché il consenso lo può dare solo l’interessato, quando i trattamenti non siano previsti in circostanze di pericoli gravi e potenziali danni, il medico può attendere che il paziente riacquisti la capacità di esprimere il proprio volere.

 

Terapia urgente. Se, al contrario, la terapia non si può procrastinare, per scongiurare rischi di danni il medico è obbligato a intervenire senza considerare quale possa essere il parere dei prossimi congiunti, perché si potrebbero configurare, in caso di un suo mancato intervento, diverse responsabilità sia civili che penali.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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