Consenso Informato e informazione esauriente

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Nel Consenso Informato è essenziale che il paziente sia informato in modo corretto, completo e comprensibile.

 

Il codice di deontologia medica, a proposito del Consenso Informato afferma all’art.30: “Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico - terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico – terapeutiche”.

 

Le richieste del paziente. “Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste, o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza."

 

La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, deve essere rispettata”.

 

L’argomento è di grande attualità ed ha aperto un dibattito non solo deontologico, ma anche filosofico e politico. I punti salienti sono da una parte il legame della responsabilità del medico all’indispensabilità del Consenso Informato del cittadino-paziente in relazione all’attività terapeutica e dall’altra la qualità dell’informazione che deve essere esauriente e adatta al livello di comprensione del’interlocutore.

 

La comunicazione dei dati clinici, in rapporto al Consenso Informato, dovrà quindi considerare la situazione di chi la deve ricevere ed essere articolata in modo diverso secondo le condizioni fisiche e psicologiche, senza trascurare quelle socioculturali.
In alcuni casi l’informazione, evitando termini complessi, potrà essere fornita con gradualità per evitare emozioni forti.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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