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Consenso Informato e libera revoca da parte del malato

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso informato revocato dal paziente è un aspetto importante della libera espressione di essere curato o meno. In casi particolari sono evidenti alcune difficoltà nell’interpretare correttamente questa volontà.

 

La Convenzione di Oviedo stabilisce la necessità del Consenso Informato di un "rappresentante" del paziente nel caso in cui questo sia un minore o sia impedito ad esprimersi.

 

La Convenzione di Oviedo stabilisce anche che "i desideri espressi in precedenza, a proposito di un intervento medico, da parte di un paziente che, al momento dell’intervento stesso, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione".

 

Norma equivoca. Questa norma è comunque piuttosto equivoca: infatti “tenere in considerazione” non porta necessariamente ad una soluzione specifica perché, anche se fosse suffragata da evidenze presumibilmente oggettive, darebbe pur sempre adito a una valutazione soggettiva da parte dei responsabili della decisione e quindi influenzabile da considerazioni ideologiche, da suggestioni emotive e pressioni in genere.

 

La priorità della volontà del paziente è in ogni caso un fondamento imprescindibile. Questa deve essere rispettata al di là dei tempi in cui è stato espresso il Consenso Informato per una decisione rispettosa della Costituzione che stabilisce il paziente unico insostituibile arbitro della propria salute.

 

Il testamento biologico. Per risolvere il problema del Consenso Informato remoto molti invocano una legge sul testamento biologico di cui tuttavia non sono chiari i presupposti giuridici, proprio per la clausola che abbiano ricordato relativa alla possibilità di ritirare il Consenso Informato in qualsiasi momento.

 

La revoca sembra dover essere espressa, per quanto possibile, nel momento in cui sorge il problema evitando i rischi di una dichiarazione di volontà troppo anticipata e quindi espressa in condizioni diverse. Nel caso in cui questa volontà sia stata espressa per iscritto il problema non cambia.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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