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Consenso Informato formale, specifico e dettagliato

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato, per la sua importanza giuridica, deve essere formale, specifico e dettagliato.

 

La modulistica del consenso. Per prevenire i contenziosi legali è stata prodotta una vasta modulistica che elenca i trattamenti con i relativi dettagli per evitare che sia contestata la completezza del Consenso Informato accordato.

 

L’informazione deve essere corretta. Bisogna però considerare che, per esentare da eventuali responsabilità giuridiche o disciplinari il medico, non è sufficiente la sottoscrizione di un modulario, se l’informazione del paziente non è stata corretta. Nessuna firma può avere valore se l’informazione non è stata completa e correttamente assimilata dal paziente.

 

Atto reale. Il Consenso Informato non può essere quindi un mero atto formale.
Il Consenso ha una particolare caratteristica se si riferisce alla responsabilità civile nelle "attività mediche non correlate a patologie intese in senso proprio", quali la chirurgia estetica e l’odontoiatria protesica (implantologia).
In tali attività l'informazione chiara sui rischi di complicazioni e insuccessi, per ottenere un Consenso Informato effettivamente consapevole, fa parte integrante della “legittimità contrattuale”.

 

La giurisprudenza. Il Consenso Informato, quale presupposto imprescindibile delle prestazioni mediche, è un osservatorio indicativo dell’evoluzione della giurisprudenza nel senso di una prevalente tutela del diritto della persona alle scelte che riguardano valori fondamentali strettamente personali quali l’integrità fisica, la salute e la qualità di vita.
In via generale quando la cura è costituita da un complesso di interventi non sembra necessario un consenso rinnovato per ogni singolo trattamento. Quando però alcune diagnosi o terapie risultino avere particolarità che possano incidere sull’integrità fisica, il consenso dovrà essere specifico e, come riprova, adeguatamente espresso in forma scritta.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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