Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 31/08/2010
La Carta Europea dei diritti del malato e il Codice deontologico. La Carta europea funge da perno sul quale devono convergere le azioni correttive del nostro sistema sanitario che deve farsi garante delle profonde istanze etiche espresse a livello sociale promuovendo un’idea di salute che vada oltre la sola sfera biologica e consideri il paziente anche sul piano psichico, relazionale e sociale.
La Carta e i medici. I professionisti della salute trovano nella Carta Europea dei diritti del malato spunti originali di riflessione e confronto per un ulteriore slancio verso un esercizio professionale che, oggi, anche a fronte dei limiti economici e alla spinta alla standardizzazione della cura, rivela rischi gravi. Infatti occorre superare l’esercizio di una medicina del tutto anonima ed astratta, basata sui soli “mezzi” e non anche sui “modi” (i valori e la personalizzazione della cura) che privilegia la scienza rispetto alla coscienza.
Occorre infatti evitare il rischio di costringere la persona malata all’interno di schemi analitici e statistici mortificando, in ultima analisi, i valori di riferimento che devono ispirare la corretta prassi professionale.
Il richiamo etico. La Carta Europea dei diritti del malato è quindi un forte richiamo all’esigenza “di cercare attivamente, con fiducia e senza pregiudizi”, i collegamenti logici che esistono tra i principi in essa contenuti e quelli indicati dal Codice di deontologia medica approvato nel 1998. Per facilitare questo percorso vanno esaminati in estrema sintesi i contenuti della Carta e i riferimenti al Codice deontologico per evidenziarne i punti di forza, le convergenze e le eventuali asimmetrie.
L’art. 1 della seconda parte della Carta Europea dei diritti del malato sancisce il diritto a misure preventive e, in particolare, il diritto della persona di usufruire di servizi appropriati non solo alla diagnosi e alla cura delle malattie ma anche alla loro prevenzione.
Il Codice di deontologia medica tratta questo diritto nell’articolo 14.
L’art. 2 della seconda parte della Carta Europea dei diritti del malato fissa il diritto di accesso ai servizi sanitari che deve essere garantito in maniera equa e senza alcuna discriminazione. Questo diritto trova puntuale conferma nelle indicazioni del Codice di deontologia medica (art. 3), che interpreta il concetto di discriminazione in una maniera ancora più ampia. Esso infatti comprende anche le cause legate all’età, al sesso, alla razza, alla religione, alla nazionalità, alla condizione sociale e all’ideologia sia in tempo di pace che in tempo di guerra, indipendentemente dalle condizioni istituzionali e sociali nelle quali il medico si trova effettivamente ad operare.
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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