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Consenso Informato e informazione a cura del medico

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato è una funzione del paziente ma anche la giustificazione dell’attività del medico.

 

Un fondamento primario. Senza l’istituto giuridico del Consenso Informato la professione medica sarebbe compromessa o almeno sensibilmente limitata. Si possono tuttavia verificare emergenze conflittuali di particolare gravità che impediscono di ottenere il consenso.

 

Come procedere. Un esempio è quello del paziente con la paura della verità. Questa situazione può assumere aspetti che suggeriscono, a proposito del Consenso Informato, una rivelazione progressiva con “un approccio graduale che consideri ciò che il paziente desidera sapere (e cioè quanta parte di verità egli sia in grado di sopportare) mantenendo un atteggiamento il più possibile franco e corretto".

 

Umanità e psicologia. Si tratta di un impegno severo per il medico che evidenzia come la sua professione debba implicare qualità umane e sensibilità psicologiche che possono entrare in conflitto con la necessità di verità, non certo per alterarla ma almeno per limitarne gli effetti.

 

La solidarietà. Di particolare rilevanza è la dimostrazione di solidarietà verso il malato che può far maturare quella consapevolezza che gli fa accettare il proprio stato ed esprimere l’indispensabile consenso alle cure.

 

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (C.N.B.) afferma a proposito del Consenso Informato: "Attraverso la somministrazione delle informazioni si profila il ritorno della funzione del medico come elemento decisivo per la condotta del malato". In particolare nei casi di situazioni inguaribili egli "dovrebbe costruire le alternative possibili e fare in modo che il paziente possa scegliere quella che più gli si adatta".

 

L’informazione prudente. La comunicazione al paziente è quindi cosa assai diversa dalla neutra presentazione di tutta l'informazione disponibile, senza adattamenti al caso specifico. Non è ammissibile quindi quanto può accadere in alcuni Paesi (v. USA) e cioè che il medico trasmette la documentazione clinica completa per paura di responsabilità che gli  possono essere attribuite dai sistemi assicurativi privati.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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