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Consenso Informato: le conseguenze penali se manca

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 03/12/2009

Il Consenso Informato se disatteso o mancante può avere conseguenze civili e penali.

 

Nel caso di danni derivanti da interventi medici privi del necessario consenso preventivo, effettivamente informato e opportunamente registrato, da parte del diretto interessato, si determina in ambito penale un orientamento assai severo.

 

La giurisprudenza penale, aderendo alla dottrina del Consenso Informato, classifica la sua mancanza od omissione come “elemento psicologico del reato di tipo doloso”. Si modifica quindi in modo radicale la riferibilità del danno da colposa (come era in precedenza) in dolosa. Un passaggio decisivo che evidenzia come il Consenso Informato sia di enorme rilevanza.

 

La sentenza 26.6.91 della Corte di assise d'appello di Firenze conferma questo orientamento: la responsabilità della morte del paziente dopo un intervento chirurgico, cui era stato negato il consenso, è stata addebitata al chirurgo a titolo di omicidio preterintenzionale come ulteriore conseguenza del suo comportamento che già configurava il reato di lesioni personali volontarie.

 

La sentenza del 21.4.1992 n.699 della Cassazione Sez. V penale, sempre su questi gravi addebiti in relazione al mancato Consenso Informato, è illuminante in alcuni suoi passi che confermano la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze, specificando che: "Se il trattamento, eseguito a scopo non illecito, abbia esito sfavorevole, si deve pur sempre distinguere l'ipotesi in cui esso sia consentito, dall'ipotesi in cui il consenso invece non sia prestato. E si deve ritenere che se il trattamento non consentito ha uno scopo terapeutico e l'esito sia favorevole, il reato di lesioni, comunque, sussiste, non potendosi ignorare il diritto di ognuno di privilegiare il proprio stato attuale (art.32, comma secondo, Cost.) e che, a maggior ragione, il reato sussiste ove l'esito sia sfavorevole."



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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