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Stalking: la legge prevede la querela di parte

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 04/12/2009

La legge sullo stalking, 23 aprile 2009 n. 38, introduce questo reato penale nuovo per il nostro ordinamento giuridico, e dà una risposta concreta nella lotta alla violenza contro le donne.

 

Chi viene tutelato. Sono protette tutte le persone che, nella loro vita privata, subiscono ossessive invadenze che si trasformano spesso in veri e propri atti di violenza.

 

Cosa fare. La vittima di stalking deve sapere che il reato è perseguibile su querela.
Si procede d’ufficio, invece, nel caso che il fatto colpisca un minore o una persona disabile, quando comporti un altro delitto per il quale si proceda d’ufficio, oppure se l’autore delle molestie è già stato ammonito dal questore.

 

Sostegno alle vittime di stalking. La legge sullo stalking stabilisce che le forze dell’ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che hanno notizia del reato di stalking, debbano informarne i centri antiviolenza per metterli in contatto con la vittima. È inoltre estesa a un anno l’efficacia del decreto del giudice che ordina la cessazione dello stalking, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

 

Numero verde. La legge sullo stalking inoltre istituisce presso il “Dipartimento per le pari opportunità” un nucleo anti stalking dei carabinieri, per assistenza psicologica e giuridica, nonché per segnalare, su richiesta della vittima, le molestie alle forze dell’ordine.

 

Cosa rischia chi molesta. La legge n. 38 prevede una condanna che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione per chi è ritenuto colpevole di atto persecutorio, con una pena resa più aspra se il fatto è stato commesso da un coniuge, legalmente separato o divorziato, da persona che sia stata legata da relazione affettiva, o da persona già ammonita dal questore.
La pena inoltre cresce, fino alla metà, se il fatto è commesso contro un minore, una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile, sia con armi.
È contemplata anche la massima pena, vale a dire l’ergastolo, nel caso limite in cui il persecutore arrivi ad uccidere la vittima.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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