Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 04/12/2009
In Italia il trapianto è regolato dalla legge n.91 del 1º aprile 1999 e da un decreto del Ministero della Sanità, dell'8 aprile 2000.
La legge italiana, riguardante il trapianto, in sintesi:
• prevede che si formi una lista d'attesa nazionale dei trapianti
• riconosce la regola del silenzio-assenso sulla donazione
• prevede l'invio a tutti i cittadini di un tesserino per la manifestazione della volontà
• non fa menzione del testamento biologico.
Il silenzio assenso. Per autorizzare il prelievo di un organo è sufficiente l'iscrizione a un'associazione di donatori.
Il prelievo può essere bloccato dal Magistrato quando è necessario effettuare un’autopsia per accertare la causa della morte. In tal caso si può escludere la possibilità del trapianto perché l’esame autoptico può essere necessario anche per gli organi espiantabili.
Importazione ed esportazione. La legislazione italiana vieta importazione ed esportazione di organi per il trapianto verso Paesi nei quali è lecita la vendita o viene praticato un prelievo forzato dai condannati a morte.
Le sanzioni. La legge sui trapianti non commina sanzioni penali a chi ha organi o tessuti comprati, dei quali la Magistratura non ha prove desunte da una banca dati nazionale o di altri Paesi. Va tenuto presente che in alcuni casi si ricorre a organizzazioni paramafiose che procurano organi provenienti anche da soggetti in età minorile.
L’acquisto di organi. Peraltro chi compra un organo ed effettua un trapianto clandestino all'estero deve riferirsi a un medico, per la prescrizione dei farmaci immunosoppressivi e delle cure cui si sottopongono a vita i trapiantati, e quindi può esser identificato.
L’impianto mercenario. Dal controllo delle cartelle cliniche e dall'esame dell'organo si è in grado di individuare il ceppo etnico di provenienza e, soprattutto, l'età del "donatore" e quindi se l’impianto ha un’origine mercenaria (vedi la diffusa pratica di acquistare reni all’India).
La banca dati nazionale dei trapianti conserva i dati del donatore e del ricevente, in forma reciprocamente anonima, e se il trapianto avviene da cadavere o da persona in stato di morte cerebrale.
Fonti: - Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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