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Assicurazione privata e Medico Legale: stretto rapporto

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 11/12/2009

Il Medico Legale in rapporto all’assicurazione privata ha un ruolo di certificazione determinante: da lui dipende la liquidazione o meno del danno.

 

Gli eventi assicurati. L'assicurazione privata, regolata dagli artt. 1882-1932 del c.c., è il contratto col quale l'assicurato, pagando un premio, acquista il diritto di farsi risarcire dall'assicuratore, entro i limiti convenuti, del danno a sé prodotto da un sinistro, ovvero di ricevere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882).

 

I contraenti. Questa forma di assicurazione privata dipende dalla libera iniziativa del contraente e dell'impresa. Soggetti del contratto di assicurazione sono: l'assicuratore o impresa e il contraente.
Il contraente può essere diverso dall’assicurato.
L'assicurazione privata può essere sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.) e contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.).

 

Assicurazione sulla vita. Questa assicurazione si basa su di un evento a ricorrenza sicura (morte) ma imprevedibile rispetto al tempo (evento-morte).
Sono contemplate due forme principali di evento rappresentate l'una dalla morte prematura dell'assicurato (premorienza), l'altra dalla permanenza in vita di costui oltre una determinata età (sopravvivenza).

 

I vari tipi di assicurazione sulla vita:

Assicurazione per il caso di morte. Garantisce il pagamento al beneficiario superstite della somma pattuita allorché si verifica la morte prematura dell'assicurato.

Assicurazione per il caso di vita. Prevede il pagamento della somma pattuita quando l'assicurato sopravvive a una determinata scadenza.

Assicurazione mista. Prevede il pagamento da parte dell’assicuratore in un’epoca stabilita nel caso che l’assicurato sia ancora in vita, o alla sua morte se questa avverrà prima della data stabilita.

Assicurazione per la vita intera. È la più frequente e garantisce il pagamento del capitale alla morte dell’assicurato, in qualsiasi epoca avvenga dopo la stipulazione della polizza.

Assicurazione temporanea di puro rischio. Prevede il pagamento del capitale purché la morte avvenga in un periodo d’anni prestabilito.

Assicurazione a termine fisso. Il pagamento della somma assicurata avviene nella data prestabilita se l’assicurato e ancora in vita o se è già deceduto.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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