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L'infortunio stradale può essere mortale, con feriti, con danni al patrimonio

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Scritto da

Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 30/08/2010

Modificato il 30/08/2010

Infortunio stradale e Medico Legale. Il Medico Legale ha un ruolo specialistico di sostanziale rilievo nell’infortunio in generale e nell’infortunio stradale in particolare, perché quest’ultimo ha spesso rapporti diretti con il risarcimento del danno alla salute e del danno patrimoniale.

 

Cos’è un infortunio. Il termine "infortunio" si riferisce ad un evento che provoca un danno fisico ad una persona.
Nelle assicurazioni, nell’ambito delle quali il fatto lesivo acquista un’evidenza significativa, lo si considera come un episodio fortuito, violento ed esterno, che determina lesioni che si possono oggettivamente evidenziare.
Queste possono avere come conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea di chi ne è colpito.

 

La gravità dell’infortunio. L’infortunio stradale può essere di gravità variabile.
Analizzato con criteri medico legali è sostanziale le determinazione se il trauma, grave o leggero, possa causare danni particolari quali fratture, contusioni, abrasioni, bruciature, ecc.
Altri danni da infortunio possono essere permanenti (dal punto di vista medico-legale definiti come "invalidità permanente" associata all'infortunio) oppure temporanei, cioè in grado di risolversi nel tempo.

 

L'infortunio stradale è definito dalla convenzione di Vienna del 1968 come un episodio violento che coinvolge veicoli, persone o animali, sia fermi sia in movimento, che produca lesioni a cose, animali, o persone. Con riferimento alle conseguenze, gli incidenti stradali si classificano in: mortali, con feriti, con danni al patrimonio.

 

Le procedure infortunistiche. Quando avviene un incidente stradale, in Italia c’è l’obbligo di fermarsi e l’obbligo di prestare soccorso agli eventuali infortunati.
Questa norma del Codice Penale riguarda chiunque trovi una persona ferita e la punibilità penale scatta qualora non si presti l’assistenza occorrente o non si dia avviso immediato alle Autorità (v. art. 593 c.p. sull’omissione di soccorso); dell’omissione di soccorso si occupa anche l’articolo 189/6° - 7° del Codice della Strada.

 

Il soccorso dannoso. In caso di sinistro con feriti, un errore nell'intervento che causi all'infortunato lesioni maggiori di quelle già subite, determina responsabilità civili e penali nei confronti di chi, sebbene in buona fede e per lodevole disponibilità, compia azioni erroneamente ritenute utili.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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