Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 30/08/2010
Nell’infortunio sul lavoro la funzione del Medico Legale è decisiva nell’accertamento specifico del danno biologico definito dall’art. 13 D.lgs 38/2000 come “lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale”.
La giurisprudenza. Il danno biologico, come lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto, si riferisce oggi alle pronunce n. 8827/03 e 8828/03 della Corte di Cassazione, nonché dalla decisione n. 233/03 della Corte Costituzionale che hanno confermato la riconduzione del danno biologico (facente parte del danno alla salute) all’area del danno non patrimoniale.
Esso si differenzia quindi sia dal danno patrimoniale, in quanto non riguarda la lesione di interessi di natura strettamente economica, sia dal danno morale soggettivo puro in quanto non consiste nella sofferenza contingente derivante da un evento dannoso del tipo dell’infortunio sul lavoro.
Il risarcimento del danno biologico. La determinazione del valore economico del risarcimento è in relazione alle menomazioni prodotte dall'infortunio (indennizzo reddituale) in misura indipendente rispetto alle capacità di produzione di un reddito da parte del soggetto danneggiato.
I riferimenti valutativi. Il danno biologico causato da infortunio sul lavoro è valutato sulla base di speciali tabelle espresse in gradi che tengono conto degli aspetti dinamico-relazionali.
Le valutazioni stabilite in presenza di danno biologico sono le seguenti:
- Indennizzo in capitale - quando la menomazione riportata dal danneggiato è di grado compreso tra il 6° e 15°;
- Rendita per indennizzo delle conseguenze dell’infortunio: quando la menomazione del danneggiato è di grado pari o superiore al 16°.
Il Mobbing. Questa vessazione così frequente sul luogo di lavoro è stata valutata dal legislatore sia come danno biologico in quanto può provocare vere e proprie patologie, sia come danno esistenziale in quanto causa di un disagio profondo e di turbe dovute alla discriminazione e all’emarginazione patite dal lavoratore, causate dai ripetuti e illeciti comportamenti del datore di lavoro, o dei superiori gerarchici o dei colleghi, che mirano ad allontanare o a espellere ed emarginare il dipendente non gradito.
Tra questi comportamenti citiamo il mancato rispetto delle norme contrattuali sulle mansioni (demansionamento), la dequalificazione professionale, le visite fiscali assillanti, le reiterate sanzioni disciplinari, ecc.
danno biologico v. art. 5 A. 1
integrità psico-fisica v. art. 5 A. 1
danno alla salute v. art. 5 A. 1
demansionamento v. art. 5 C. 4, 1
mobbing v. art. 4 C. 3 – 4 C. 3, 1
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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