Le patologie professionali e la legge

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Scripta Firenze Agenzia di comunicazione


Pubblicato il 16/09/2015

Modificato il 30/08/2010

Le patologie professionali. Le patologie professionali vengono definite a diversi livelli, a seconda degli ambiti (preventivo, assicurativo, epidemiologico).
In termini giuridici le patologie professionali sono “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” (A. Fiori).

 

Il profilo assicurativo. In Italia, la nozione di malattia professionale deriva da tre fonti normative:

1. L’art. 3 del DPR n.1124/65, che detta: “l’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4”. Questa tabella, divisa in “industria” e in “agricoltura”, prevede tre colonne che indicano le malattie, le lavorazioni che espongono al rischio e i periodi massimi di concessione dell’indennizzo dalla cessazione della lavorazione a rischio.

 

Le malattie tabellate attualmente sono:
- quelle previste dal Decreto Ministeriale 9.4.2008 entrato in vigore il 22 luglio 2008, e cioè 85 nel settore industria e 24 nel settore agricoltura;
- silicosi e asbestosi, la cui tutela obbligatoria è regolata da norme speciali;
- le malattie e le lesioni legate alle radiazioni ionizzanti previste dalla speciale “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei Raggi X e delle sostanze radioattive o da folgorazione”.

 

Le malattie professionali “tabellate” riconoscono al lavoratore la presunzione legale dell’origine e cioè che la malattia sia stata causata proprio dal rischio specifico cui egli è stato sottoposto in maniera non occasionale, e non quindi provocata da altre cause.

2. Le sentenze n. 179 e n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale che si riferiscono al sistema misto, secondo il quale la tutela assicurativa è valida anche per le malattie non in tabella, purché ne sia comunque provata la causa di lavoro. In tali casi il lavoratore deve provare sia il rischio sia il suo collegamento con la patologia e la sua origine professionale, se questa è denunciata oltre il periodo massimo previsto per l’indennizzo.

3. Il comma 4° dall’art. 10 del Decreto Legislativo 38/2000 che, riprendendo le predette sentenze della Corte Costituzionale, considera malattie professionali anche quelle non tabellate delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.

 

Il sistema misto. In Italia opera quindi un sistema di tutela misto, che interessa le lavorazioni che prevedono già l’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Non esiste infatti un’assicurazione autonoma per le malattie professionali ma un “supplemento” assicurativo per questi lavoratori. L’accertamento, le certificazioni e gli interventi medico-legali sono di competenza del’INAIL.



Fonti:

- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto





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