Scritto da Scripta Firenze Agenzia di comunicazione
Pubblicato il 16/09/2015
Modificato il 30/06/2010
La Legge 194 sull’Interruzione Volontaria della Gravidanza, detta anche semplicemente "la 194", porta la data del 22 maggio 1978.
Le abrogazioni della Legge 194 sull’Interruzione Volontaria della Gravidanza
• All’articolo 22 (l’ultimo) abroga il titolo X del libro II del codice penale “Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe” comprendente gli articoli dal 545 al 555.
• Sempre all’articolo 22 abroga anche, dell’art. 583 del codice penale (sulle circostanze aggravanti di lesioni personali gravi con reclusione da 3 a 7 anni), il n. 3 del primo comma “se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto”
• e il n. 5 del secondo comma (sulle circostanze aggravanti di lesioni personali gravissime con reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto deriva) “l’aborto della persona offesa”.
Tale materia è regolata nella Legge 194/1978 agli articoli 17,18, 19, 20.
I principi della Legge 194 sull’Interruzione Volontaria della Gravidanza.
• Il titolo della legge è: NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITÀ E SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA.
• L’articolo 1 recita: ”Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.
• L'art. 2 tratta dei consultori che devono assistere la donna in stato di gravidanza:
a. informandola sui diritti che la legge le garantisce e sui servizi di cui può usufruire;
b. informandola sui diritti delle gestanti in materia di lavoro;
c. suggerendole le strutture sociali che possono aiutarla a risolvere i problemi relativi a gravidanza o maternità;
d. contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurla all’interruzione della gravidanza.
• L’art. 4 recita: “Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge a un consultorio pubblico….. o a una struttura socio-sanitaria …… o a un medico di sua fiducia.”
- Enciclopedia Giuridica - Ist. della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani - Ed. 2009 - Autori e riferimenti scientifici: vedi link
Fonti:
- Enciclopedia della Medicina Italiana - UTET - Ed. 2004 - Ideatore coordinatore scientifico Prof. Luciano Vella
- Nuova Enciclopedia Medica - Edizioni Garzanti Libri - Ed. 1987 - AA.VV.
- Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini - Editore CEDAM - Ed. 2009 - Autori: Giusti Giusto
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